La possibilità che il cliente contesti una traduzione dopo averla già pagata dipende da diversi elementi. La natura dell’errore, ma anche la lingua e il tipo di lavoro svolto possono determinare le garanzie applicabili. Anche il traduttore può argomentare in contraddittorio, di fronte a una richiesta «ex post» di riduzione del prezzo o di risarcimento di un danno per un errore di traduzione.
«Più di un mese dopo la consegna della traduzione, a pagamento già avvenuto, il cliente ha contestato alcuni errori presenti nel testo, secondo lui. Ora pretende un rimborso di parte del compenso, che mi ha già pagato, perché ha fatto rivedere la traduzione da altri. Il costo della revisione sarebbe a mio carico. Ha diritto di chiederlo?»
In senso stretto, l’atto e il momento del pagamento non influiscono sugli altri aspetti del contratto, perciò neppure sulla facoltà del committente di denunciare al traduttore eventuali vizi della traduzione – cioè, comunicare al traduttore possibili errori nel testo e richiedere le garanzie previste dalla legge in questo caso. I diversi momenti della vita del contratto vanno tenuti distinti: la conclusione, cioè il momento dell’accettazione dell’incarico e del prezzo; la consegna del lavoro svolto e la verifica dal parte del committente; il pagamento. E’ importante ricordare che il contratto si costituisce sempre, fra traduttore e committente, anche se non prende forma scritta: nel momento in cui cliente e traduttore manifestano la volontà concorde di eseguire il lavoro alle condizioni pattuite, il contratto è costituito, pur senza documento scritto.
Ciò premesso, l’atto del pagamento non è del tutto ininfluente, sull’accettazione dell’opera svolta dal traduttore. Bisogna distinguere, qui, tra due specie di vizi, cioè di possibili difetti della traduzione: i vizi palesi e i vizi occulti. Vizi palesi sono quei difetti facilmente riconoscibili all’atto della consegna di un bene o di un’opera; vizi occulti sono quelli che si scoprono successivamente (nel nostro caso, ad esempio, emergono durante l’uso della traduzione).
Per distinguere tra i vizi riconoscibili alla consegna e quelli che possono essere individuati in un tempo successivo, si fa riferimento alla ragionevole capacità del committente: ad esempio, è ragionevole che chi ha richiesto la traduzione riconosca alla consegna un errore in una traduzione da o verso l’inglese o un’altra lingua molto comune, in un testo relativamente breve e dai contenuti semplici; difficilmente potrà riconoscere i difetti di una traduzione in giapponese o in russo, oppure un errore celato in un testo molto esteso o dai contenuti specialistici; ancora, riconoscerà facilmente la mancanza di un capitolo, ma non l’assenza di un paragrafo o l’inadeguatezza di un termine tecnico.
La differenza è importante, perché i vizi palesi si considerano riconosciuti pacificamente dal committente, se questi accetta l’opera del traduttore e non li contesta prima di accettarla. L’accettazione della traduzione non deve essere confusa con la semplice presa in consegna. Le fasi sono tre, anche se spesso non si distinguono visibilmente: il committente riceve il testo dal traduttore, poi lo verifica per quanto ragionevolmente possibile secondo l’ordinaria diligenza e infine esprime al traduttore la sua accettazione. L’atto di accettazione non deve avvenire necessariamente per iscritto o in modo esplicito: se il committente non contesta la traduzione o compie atti che dimostrano che non ha nulla in contrario al modo in cui è stata eseguita (ad esempio, comincia a usarla nella sua azienda), la traduzione si considera accettata per fatto concludente.
In particolare, con l’accettazione dell’opera da parte del committente sorge il diritto del traduttore di ricevere il pagamento. Per questo motivo, se il committente paga, afferma con i fatti che in capo al traduttore è sorto il diritto di ricevere il compenso, perché il cliente stesso ha riconosciuto l’opera come priva di vizi palesi e conforme al contratto. A questo punto, il committente non può più contestare l’esistenza di tali vizi.
Diverso è il caso per i vizi occulti. Se l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal committente all’atto della consegna della traduzione, pur con un controllo svolto secondo l’ordinaria diligenza, allora il termine di denuncia del vizio – cioè il tempo entro il quale il committente deve comunicare al traduttore l’esistenza dell’errore – decorre dal momento della scoperta del vizio stesso, cioè dal giorno in cui sorge l’evidenza che la traduzione è errata, indipendentemente dalla data della consegna.
Facciamo un esempio concreto. Un’azienda italiana che fabbrica apparecchi radio fa tradurre il manuale d’istruzioni dei propri prodotti in lingua giapponese, poiché intende vendere i suoi apparecchi in Giappone. Riceve il testo dal traduttore, ma il personale italiano non è in grado di rilevare l’esistenza di eventuali errori nella traduzione giapponese. Può accertare, in base alle figure e ai codici numerici, che il manuale si riferisce all’apparecchio in questione e che appare completo di tutti i capitoli. Fatta questa verifica, l’unica per lui ragionevolmente possibile, il committente italiano ritiene che la traduzione sia corretta e paga il traduttore.
Solo un mese dopo, quando il primo cliente giapponese acquista un suo apparecchio radio, l’azienda italiana riceve da questi la comunicazione che la traduzione contiene errori. Il tempo che l’azienda ha a disposizione per contestare al traduttore i difetti della traduzione decorre allora dal momento in cui riceve questa segnalazione. La durata di questo tempo dipende dai patti fra committente e traduttore, indicati nel contratto, se è stato redatto in forma scritta. In mancanza di un documento contrattuale, va cercata invece nella normativa generale. In Italia, deve comunicare i vizi al traduttore entro otto giorni (art. 2226 CC); in Svizzera, il Codice delle obbligazioni non indica un termine preciso, ma dispone che dei difetti «dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti» (art. 370 CO).
Il cliente può allora richiedere al traduttore l’applicazione delle garanzie di legge, ossia:
- La rettifica degli errori presenti nella traduzione, oppure
- La riduzione del prezzo della traduzione, oppure
- Se la traduzione fosse del tutto inservibile, la risoluzione del contratto: in concreto, la restituzione del denaro ricevuto dal traduttore. Il cliente perde, da parte sua, il diritto di utilizzare in qualunque modo la traduzione errata. Risolto il contratto, infatti, si torna allo status quo ante.
Oltre a queste tre possibilità, il cliente può esigere il risarcimento di un eventuale danno causato dall’errore di traduzione. Se, ad esempio, il manuale d’istruzioni deve essere completamente ristampato, il committente potrà esigere dal traduttore di risarcire i costi della ristampa. Altri esempi di danno sono la ripresentazione di una pratica amministrativa respinta per un errore di traduzione, oppure, se il traduttore rifiuta di rettificare gli errori presenti nel testo, i costi di una revisione svolta da un terzo.
Oltre al termine di decadenza citato poco sopra, va considerato il termine di prescrizione dell’azione, cioè il tempo massimo entro il quale il committente può far valere dinanzi al giudice la sua pretesa di garanzia e risarcimento contro il traduttore: questo termine decorre in ogni caso dalla consegna dell’opera ed è di un anno in Italia (art. 2226 CC) e di due anni in Svizzera (art. 371 CO). Si noti, per quanto riguarda l’Italia, che una sentenza di Cassazione del 2013 (nr. 28575 del 20.12.2013, sezione seconda civile) ha sancito la non applicabilità di questi termini per le prestazioni d’opera intellettuale, qual è anche quella del traduttore. Tuttavia, la sentenza citata si riferisce in particolare a opere ingegneristiche connesse alla realizzazione di immobili, perciò a prestazioni la cui complessità ed eterogeneità motiva il superamento dei termini generali. E’ da stabilire se una tale eccezione possa essere fatta valere per una traduzione.
Per economia di trattazione non consideriamo qui i casi di responsabilità civile extracontrattuale e di responsabilità penale, che comporterebbero termini di prescrizione ben più lunghi. Si tratta di eventualità che possono verificarsi anche per il traduttore, ma restano in concreto assai remote.
Da non dimenticare che il traduttore può avere argomenti da opporre, alle pretese compensatorie e risarcitorie del committente concernenti vizi scoperti successivamente all’accettazione e al pagamento. Nel caso dal quale siamo partiti, il committente non ha chiesto innanzitutto al traduttore di rettificare gli errori della traduzione, prima di affidare a terzi una revisione di propria iniziativa. Ha perso, con ciò, il diritto di farsene risarcire il costo.
Se torniamo all’esempio delle radio vendute in Giappone, poi: un’azienda che si affaccia sul mercato giapponese non ha personale interno che conosce quella lingua e che avrebbe potuto verificare la traduzione, prima di accluderla agli apparecchi? Seguendo il principio dell’ordinaria diligenza, il produttore avrebbe dovuto sottoporre la traduzione al proprio distributore giapponese, affinché ne verificasse la qualità e conformità, prima di accettarla, oppure no? Grazie alla posta elettronica, oggi questo processo può avvenire in pochissimo tempo. Qual è allora il contenuto concreto di ordinaria diligenza nella verifica, nel caso specifico? Come si vede, si aprono scenari che offrono terreno per un contraddittorio che potrebbe avere sbocco giudiziale, qualora fossero in gioco valori elevati.
Vale, di principio, una norma che non è mai troppo ripetuta: è bene stipulare sempre con il committente un contratto in forma scritta. In esso si concorderà anche un termine massimo per la contestazione di ogni eventuale errore di traduzione. E’ piuttosto comune che tale termine sia fissato in 30 o 60 giorni dalla consegna, ma dev’essere ragionevole rispetto all’entità e al genere di lavoro. Si eviterà così di cadere nelle incertezze delle disposizioni generali.
Roberta ha detto:
Buongiorno,
La ringrazio della risposta. Nel caso la controversia con l’azienda dovesse proseguire, sentirò un legale.
Cordiali saluti
Roberta ha detto:
Buongiorno,
Di recente ho svolto una traduzione molto lunga (uno studio) in tempi stretti, che è stata prontamente pagata dall’azienda tedesca che l’aveva commissionata. Ora, passato un mese dalla consegna, la traduzione è stata contestata (vizi occulti, dato che loro non sono madrelingua?). L’azienda non mi ha dato la possibilità di revisionare il testo, poiché la revisione è stata fatta da terzi senza prima avvisarmi.
In compenso mi è stato proposto di tradurre a titolo gratuito («innerhalb der Kulanz») delle ulteriori pagine. Precedentemente (a inizio luglio) mi era stata chiesta la disponibilità a presentare un preventivo per queste ulteriori pagine, non appena fossero state disponibili. Avevo acconsentito a un eventuale svolgimento del lavoro in luglio, senza ricevere poi alcuna richiesta di preventivo.
Nella risposta alla contestazione ho rifiutato la richiesta/proposta dell’azienda, che si è riservata di far visionare la pratica alla propria sede centrale. Rischio di dover pagare un risarcimento?
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno,
Posso dare un parere molto generale, in base ai dati che fornisce. Rilevo due fatti determinanti:
1. Per contestare in modo legalmente valido una traduzione non basta una generica manifestazione di scontento. Il committente deve indicare con precisione quali passi della traduzione, a suo dire, sarebbero errati. In caso contrario, Lei non ha gli elementi per prendere posizione sulla contestazione, che potrebbe anche essere infondata, a maggior ragione se il cliente non conosce la lingua di destinazione.
2. Precisati gli errori presunti, il committente deve dare a Lei la possibilità di rettificare il lavoro (senza ulteriori costi per lui). Ciò non è avvenuto. Se incarica delle rettifiche un altro traduttore, di principio perde il diritto di ottenere da Lei le garanzie di legge, cioè una riduzione del prezzo o il risarcimento di un eventuale danno. Un’eccezione potrebbe verificarsi se Lei fosse stata irreperibile, indisponibile o in caso di particolare urgenza.
La riduzione del prezzo, in questo caso, avverrebbe sotto forma di ulteriore traduzione gratuita che, a dire del cliente, risanerebbe il minor valore del primo lavoro. Bene ha fatto Lei, a mio giudizio, a rifiutare tale proposta, poiché non solo non ha avuto modo di conoscere la natura dei vizi contestati, ma neppure Le è stata data la possibilità di correggere gli eventuali errori. Per questi motivi, ritengo improbabile che il committente esiga qualche risarcimento: se lo facesse, Lei potrebbe facilmente opporre che non Le è stata data l’opportunità di conoscere la natura delle contestazioni e di rettificare Lei stessa eventuali vizi. Peraltro, il committente ha pagato il lavoro, perciò lo ha accettato per fatto concludente.
Tutto ciò dico, però, fondandomi su normative generali, senza conoscere il contenuto del contratto intercorso fra Lei e il committente e senza sapere quale fosse il diritto prevalente (italiano? tedesco? …). Il contratto, se redatto in forma scritta, potrebbe anche contenere previsioni dispositive che prevalgono sulle disposizioni di legge generali. Se la controversia non si tacitasse spontaneamente, Le suggerisco senz’altro di sentire un legale di fiducia che conosca il diritto del Paese scelto per il contratto e possa analizzare nel dettaglio il Suo caso.
Non entrerei qui nel merito della questione vizi occulti / vizi palesi, a quanto dato vedere non pare rilevante, almeno a questo stadio della vicenda.
Cordiali saluti
LL