Il tema della revisione della traduzione prima della consegna al cliente finale resta sotto la cenere: alcuni traduttori pensano che le agenzie la eseguano sempre, altri vorrebbero che non la si facesse mai. Le agenzie stesse si comportano in modi molti diversi. La questione concerne anche la protezione dei dati e ha conseguenze per il traduttore, in caso di contestazioni.
Non di rado, quando si verificano casi di contestazione sulla qualità di una traduzione, sia fra i traduttori sia fra i clienti finali vi è chi si chiede se la revisione del testo da parte dell’agenzia sia o no un passaggio «obbligatorio» e se vada o no esplicitamente regolato nei patti che si instaurano nel classico triangolo cliente – agenzia – professionista. La questione della revisione tocca tre aspetti dell’attività di traduzione: l’aspetto contrattuale e commerciale nei rapporti con il cliente, quello della responsabilità civile in caso di contestazioni e quello della protezione dei dati o privacy.
E’ bene precisare subito che nessuna legge «impone» all’agenzia o al traduttore di eseguire la revisione di una traduzione, prima di consegnarla al cliente finale. Non vi sono norme cogenti che obblighino a far verificare una traduzione da parte di una persona diversa dal traduttore, prima di consegnarla. Sul piano commerciale la revisione rappresenta indubbiamente un valore aggiunto per il cliente: la traduzione non è una scienza esatta. E’ esperienza comune che tutti, anche i più attenti, scrivendo facciamo errori. La presenza del revisore aiuta a rettificare sviste e a correggere possibili problemi di interpretazione che possono accadere anche al più esperto dei traduttori.
Per il resto, l’agenzia è tenuta a eseguire la revisione se l’ha pattuita nel contratto con il suo cliente. L’eventuale obbligo di svolgere la revisione, perciò, resta basato sulle intese fra agenzia e committente. Nei fatti, questa pattuizione espressa avviene piuttosto raramente. In mancanza di un’intesa esplicita, le parti restano affidate alle loro abitudini e convinzioni. Il cliente di solito ignora il problema: vuole ricevere una traduzione ben fatta, non gli importa se ciò richiede o no uno o più passaggi di revisione. L’agenzia, da parte sua, si comporta secondo le proprie consuetudini. Vi sono agenzie che consegnano i testi così come li ricevono dal traduttore, altre procedono a verifiche sommarie. Altre ancora sottopongono a revisione accurata ogni singolo testo.
Più articolata è la questione dal punto di osservazione dei traduttori. Molti pensano che l’agenzia riveda sempre i testi prima di consegnarli e si meravigliano se il cliente finale contesta un loro errore di traduzione («Ma come… l’agenzia non dovrebbe rivedere sempre tutto?»). La presenza o meno del revisore, in effetti, influisce non poco sulla posizione del traduttore che consegni una traduzione errata. Premesso che il traduttore, come ogni professionista, resta unico responsabile della qualità del suo lavoro, il passaggio di revisione ha l’effetto di limitare il danno ai rapporti interni fra traduttore e agenzia. Se la traduzione contiene un errore, il revisore se ne accorge, lo rettifica e l’agenzia consegna al cliente un testo corretto. L’agenzia contesta l’errore al traduttore, di norma gli richiede una riduzione di prezzo che compensa il maggior lavoro di revisione, oppure, semplicemente, smette di servirsi di quel professionista, se non soddisfatta del lavoro svolto.
Il quadro si complica, invece, se l’agenzia consegna al cliente finale il testo senza rivederlo. La presenza di un eventuale errore, in questo caso, danneggia direttamente l’utilizzatore concreto della traduzione, con conseguenze potenzialmente ben più gravi. Il traduttore viene coinvolto in una controversia la cui entità non si limita più ai suoi rapporti con l’agenzia, ma tocca direttamente gli interessi del cliente finale, anche se giuridicamente il traduttore risponderà sempre all’intermediario.
Un capitolo a sé costituisce la questione della protezione dei dati: far eseguire una revisione su una traduzione significa coinvolgere un terzo nella conoscenza e nell’archiviazione delle informazioni contenute nella traduzione stessa. Questo aspetto può essere di minore importanza per testi dai contenuti non riservati (manuali tecnici generici, testi di pubblico dominio…). Diventa molto delicato, invece, se la traduzione contiene segreti d’affari, dati giudiziari o altre informazioni sensibili concernenti ad esempio la salute, l’orientamento morale o sessuale delle persone. In talune situazioni può essere necessario rinunciare alla revisione da parte di un professionista terzo, per questi motivi. In ogni caso l’eventuale revisore dovrà essere vincolato per iscritto agli stessi principi di protezione dei dati che si esigono dal traduttore e dall’agenzia.
Ben si vede quanto sia importante la chiarezza dell’organizzazione dei processi. La norma EN15038 è intervenuta a indicare degli standard tecnici, elaborati sulla base delle esperienze e delle buone pratiche del settore della traduzione. La norma prescrive all’agenzia almeno un passaggio di revisione, prima della consegna al cliente. Una norma tecnica non ha forza di legge, ma consolida degli standard di buona pratica. Questi standard possono influire notevolmente sulla formazione di un giudizio in una causa di responsabilità, o servire come riferimento per le assicurazioni di responsabilità civile nelle decisioni sul risarcimento di un danno. In mancanza di una legge dello Stato, infatti, giudici e periti fanno riferimento agli usi professionali, di cui le norme di qualità costituiscono una codifica e un riferimento.
Il traduttore lavora in ogni caso sotto propria responsabilità: la presenza del revisore e dell’agenzia può servire a limitare le conseguenze di una traduzione non accurata, ma non solleva il traduttore dall’obbligo di applicare la diligenza dovuta per la natura dell’attività che esercita. Il modo in cui è organizzato il processo di lavoro fra traduttore, agenzia e cliente condiziona però i perimetri delle rispettive responsabilità, obbligazioni risarcitorie e possibilità di rivalsa.
(Articolo pubblicato in originale il 21.6.2012, ripubblicato con aggiornamenti il 26.3.2019)
Stefania Albrizio ha detto:
Molto interessante, come sempre.
Grazie Luca!
Jessica ha detto:
Puntualizzazioni e spunti come sempre interessantissimi. Grazie Luca!
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie a Lei per l’attenzione. LL
Poliana Lopes ha detto:
Caro Luca,
ho letto l’articolo (come sempre, impeccabile) nella speranza di trovare un accenno ad un problema che io, come traduttrice (ma anche come revisore), ho verificato negli anni. La revisione da parte delle agenzie è, secondo me, preziosa, sia per il cliente finale, sia per il traduttore. Possiamo tutti sbagliare: fare un errore di concordanza, interpretare male un termine, scrivere una cosa per altra e così via. Ed è sempre benvenuto quando qualcuno ci fa vedere dove sbagliamo, perché così possiamo migliorare la qualità del nostro lavoro. Ma… e c’è sempre un ma, e quando il revisore è meno bravo del traduttore (mi è già successo di entrare in un sito da me tradotto e trovare degli errori di sintassi subito alla prima frase, ovviamente non corrispondente alla versione consegnata da me all’agenzia)? E quando le agenzie fanno le revisioni e non danno nessun feedback al traduttore (la maggior parte dei casi) in modo che costui possa confermare o meno le correzioni? E quando il revisore è affetto di ipercorrezione?
Luca Lovisolo ha detto:
Gentile Poliana,
Grazie per il Suo apprezzamento. Essere… vittima di un revisore impreparato o malato di protagonismo è un’esperienza successa a tutti. Non ho trattato questo tema qui perché non direttamente connesso agli aspetti giuridici della revisione. Quando mi sono capitati casi del genere, in passato, ho interrotto la collaborazione con l’agenzia interessata: la capacità di scegliere il revisore è un indice di professionalità dell’agenzia. La questione della revisione è uno di quegli aspetti che può rendere preferibile lavorare con clienti diretti. Soprattutto quando si trattano materie delicate, prevale l’esigenza di avere un contatto personale con il destinatario della traduzione. In tal modo, se si sente il bisogno di far rivedere il testo o di consultarsi con un collega su alcuni aspetti, lo si può fare con una persona di propria fiducia, senza dipendere dalle scelte dell’agenzia. Cordiali saluti. LL