«Fa fede il testo originale» non libera il traduttore

Fa fede il testo in lingua originale non esonera dalla responsabilità
La dichiarazione «Fa fede il testo in lingua originale:» frequente nei testi tecnici e giuridici | © foto: Mike Hindle

«Fa fede la lingua originale» è una dichiarazione liberatoria che compare spesso nei testi tradotti. Molti pensano che esoneri il traduttore dalle sue responsabilità. I rapporti giuridici che si costituiscono quando interviene un traduttore restano indipendenti. Le disposizioni della Direttiva macchine e la responsabilità in caso di errore. Il danno emerso deve comunque essere risarcito.


Sui manuali tecnici e sui testi giuridici che vengono tradotti in una lingua diversa da quella in cui sono redatti in originale, compare spesso una dicitura che richiama alla versione facente fede in caso di controversie sulla correttezza della traduzione. Con alcune varianti, il testo della clausola suona così: «Fa fede il testo in lingua originale,» oppure: «In caso di controversie, vale il testo in lingua […]» dove, al posto dei puntini, si trova la lingua di prima redazione del testo in questione.

Lo scopo di questa previsione è escludere la responsabilità derivante da una traduzione errata o incerta. Un errore di traduzione può causare un vizio della volontà nella conclusione di un contratto, perché può indurre la parte alloglotta ad accettare condizioni che in realtà non corrispondono a quelle previste nel contratto in lingua originale. Nel caso dei manuali tecnici, un errore di traduzione può causare il danneggiamento di una macchina, oppure il ferimento di un operatore che legga un’istruzione mal tradotta e, in conseguenza, compia azioni inadeguate.

Legga anche: Traduzione e danno morale: terminologia e casi

Nel mondo della traduzione è diffuso il convincimento che la formula fa fede il testo in lingua originale esoneri il traduttore dalla responsabilità in caso di errori.

«Fa fede il testo in lingua originale» e «Direttiva macchine»

Anche le disposizioni della cosiddetta «Direttiva macchine» europea (2006/42/CE del 17 maggio 2006), ai punti 1.7.4. e 1.7.4.1. lettera a. (>qui), vengono interpretate da taluni come liberatorie della responsabilità del traduttore:

«Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una “Traduzione delle istruzioni originali;” in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali. […] Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura “Istruzioni originali”.»
(Direttiva 2006/42/CE, 1.7.4. sgg.)

Sembrerebbe che la responsabilità in caso di danni causati da un’errata traduzione ricada sul fabbricante della macchina – oppure su chi la mette in circolazione in un Paese dove non si parla la lingua del produttore, se quest’ultimo non fornisce i manuali in lingua locale.

Nella realtà, nessuna di queste formule libera il traduttore dalla sua responsabilità e dall’obbligo di eseguire una traduzione corretta e adeguata all’uso. In tutte le situazioni in cui interviene un traduttore, non dobbiamo mai dimenticarlo, si costituiscono due rapporti giuridici:

  • Il rapporto fra l’autore di un testo in lingua originale e il fruitore di tale testo tradotto in altra lingua;
  • Il rapporto fra il traduttore e il suo committente, ossia chi lo incarica di tradurre il testo.

Nel caso di un contratto tradotto, l’autore del testo è la parte che lo propone, scritto ad esempio in lingua inglese; il fruitore è la controparte che deve accettare (o no) il contratto. Se la controparte non parla inglese, fruirà del testo nella traduzione verso la sua lingua.

Nel caso di un manuale tecnico, l’autore del testo è il fabbricante della macchina, che allega alla medesima il manuale d’istruzioni, ad esempio in lingua tedesca; il fruitore è l’acquirente e utilizzatore della macchina. Se questi non parla tedesco, la utilizzerà leggendo il manuale tradotto nella propria lingua.

L’indipendenza dei rapporti giuridici intorno un testo tradotto

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A incaricare il traduttore di svolgere la traduzione di un testo può essere il suo autore, il fruitore o un terzo. Quest’ultimo, a sua volta, può essere l’importatore che fa tradurre i manuali delle macchine che commercia nel proprio Paese; l’agente di commercio che fa tradurre i contratti per la vendita delle merci che propone, eccetera.

In ogni caso, il rapporto giuridico fra l’autore e il fruitore del testo resta indipendente da quello fra il traduttore e il suo committente. La clausola fa fede il testo in lingua originale, oppure il richiamo al testo originale contenuto nei manuali delle macchine, si riferisce al rapporto fra autore e fruitore del testo. Tutela gli interessi di questi due soggetti, ma non tocca il rapporto fra il traduttore e il suo committente, chiunque sia. Nella pratica:

Esempio 1: Tizio acquista una partita di frutta da Caio. Tizio accetta il contratto pensando di acquistare una partita di mele, poiché nella traduzione italiana del contratto legge mele. In realtà, il contratto originale in inglese dice pears (pere). In presenza della clausola fa fede il testo in lingua originale, Tizio deve comunque accettare la fornitura di pere, non può reclamare che gli siano fornite le mele che pensava di acquistare a causa dell’errore di traduzione.

Esempio 2: L’operatore della ditta A utilizza una macchina costruita dal fabbricante B. Legge nelle istruzioni tradotte in italiano: premere il bottone blu. In realtà, il testo originale in lingua tedesca dice: roten Knopf drücken (premere il bottone rosso). L’operatore preme il bottone blu e ciò causa un costoso danno alla macchina. Se sul manuale è riportata la dicitura fa fede il testo in lingua originale, il fabbricante non risponde del danno, poiché nel testo in lingua tedesca l’istruzione è scritta correttamente.

Fa fede il testo originale, ma… il danno dev’essere risarcito

Luca Lovisolo, Tredici passi verso il lavoro di traduttore
«Tredici passi verso il lavoro di traduttore» – La guida di Luca Lovisolo

In entrambi gli esempi, però, un danno è emerso: Tizio deve accettare una partita di pere della quale non sa che fare; la ditta A si ritrova con una macchina danneggiata. La causa del pregiudizio è un errore di traduzione e il causatore è il traduttore. Se dalla traduzione errata deriva un danno, esso dev’essere risarcito, secondo il principio generale di responsabilità.

Il traduttore ne risponderà dinanzi al suo committente o direttamente dinanzi alla persona danneggiata. Le modalità in cui il traduttore può essere chiamato alla sua responsabilità possono variare molto. A fare la differenza possono essere gli elementi soggettivi, i patti dispositivi esistenti, la condotta delle parti. Per citare il caso di un manuale d’istruzioni: se la traduzione è fornita dal fabbricante del macchinario ed è provvista dell’annotazione traduzione delle istruzioni originali, secondo la Direttiva macchine, ciò significa che il fabbricante stesso si è assunto la paternità della traduzione.

Perciò, nell’esempio 2), in tal caso il fabbricante dovrà risarcire comunque alla ditta A il danno derivante dall’errore nella traduzione. Si rivarrà sul causatore effettivo, però, che è il traduttore. Quest’ultimo potrà tentare una difesa contestando, ad esempio, una possibile negligenza dell’operatore, e così via. I due esempi utilizzati qui sono elementari, per facilità di esposizione. Si può immaginare cosa può accadere, quando l’errore di traduzione è più sottile: un termine tecnico mal scelto o una formulazione incerta che confonde il lettore.

Non è possibile analizzare qui i molti scenari possibili, per quanto stimolanti. Ciò che importa sottolineare è che la dicitura fa fede il testo in lingua originale o dichiarazioni liberatorie simili non esonerano il traduttore dalle sue responsabilità. Restano fermi anche i suoi obblighi di diligenza professionale, da valutare con riguardo alla natura dell’attività che esercita.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

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    Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

    Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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