Tradurre un libro o qualunque testo tutelato: i diritti d’autore e il consenso dell’autore devono essere accertati dal traduttore, quando il cliente chiede la traduzione? Alcune domande emerse sul copyright, una questione che solleva frequenti dubbi fra i professionisti della traduzione. Il significato delle licenze «Creative Commons» comparse con l’arrivo di Internet.
Mi è stato chiesto di tradurre un testo pubblicato su Internet, di autore ancora in vita, uscito sul sito ufficiale di un’organizzazione di settore. Sul sito non vi sono indicazioni su un divieto di riprodurre o tradurre il testo. Se traduco l’articolo per conto di un cliente privato, come traduttrice posso incorrere in qualche violazione del diritto d’autore? E il cliente? Mi chiedo, a questo punto, se non sia desiderabile interpellare l’autore, che potrebbe anche apprezzare l’interesse dimostrato verso il suo lavoro.
La distribuzione, riproduzione o traduzione di un testo protetto da diritto d’autore, perciò di un’opera creativa e originale di persona vivente o defunta da meno di 70 anni (tranne casi o giurisdizioni particolari), non è possibile senza il consenso dell’autore o dei suoi eredi, anche in mancanza di un divieto esplicito. Potrebbe essere precisato semmai il contrario, nei casi in cui l’autore intendesse consentire la diffusione, traduzione o riproduzione del testo a chiunque.
Un testo con queste caratteristiche – libro, articolo, saggio… – può essere tradotto o fatto tradurre. Tuttavia, ciò può avvenire solo per proprio uso privato, per interesse personale o per una circolazione in ristrette cerchie di persone. Nel momento in cui il testo è oggetto di uso e diffusione pubblici, però, il quadro cambia. Le conseguenze ricadranno su chi utilizza e diffonde l’articolo tradotto, se non si è procurato il consenso, anche se agisce senza fini di lucro.
Chi deve prendere contatto con l’autore
Prendere contatto con l’autore è compito del committente della traduzione. Sono il committente della traduzione e l’autore dell’articolo, infatti, i soggetti di diritto, in questo rapporto giuridico. Il committente dovrà anche specificare all’autore quale uso intende fare della traduzione (il traduttore non può saperlo). Su queste basi, il committente concluderà con l’autore un accordo prima di affidare la traduzione. L’autore può essere d’accordo oppure no; può richiedere un compenso in denaro o non chiedere nulla. In ogni caso, è bene che il committente si procuri una dichiarazione scritta dell’autore.
Nel caso descritto nel quesito, il traduttore interviene per l’appunto su incarico di un committente. Potrebbe perciò presumere in buona fede che questi abbia avuto il consenso dell’autore. Di fronte a una contestazione, il traduttore potrebbe sempre ribattere: «Io pensavo in buona fede che il committente avesse preso i necessari accordi!»
Si tratta però di una difesa debole, che sarebbe meglio rinforzare con una dichiarazione esplicita del committente. Per tranquillità, in questi casi si può suggerire di inserire nel contratto con il committente una semplice clausola di manleva. Con tale previsione, il committente dichiara di sollevare il traduttore da ogni responsabilità in merito ai diritti d’autore sul testo oggetto della traduzione. Il traduttore dovrà limitarsi, naturalmente, a tradurre l’articolo per il committente, senza farne a propria volta diffusione, pubblicazione o altro uso non consentito.
Tradurre un libro: i diritti d’autore del traduttore
Tutt’altra questione riguarda i diritti d’autore del traduttore sulla propria traduzione e le prerogative del traduttore medesimo sull’uso che il committente farà del testo tradotto. Ricordiamo, infatti, che il traduttore è a sua volta «autore» della sua traduzione. Potrebbe avere interesse a controllare che uso si farà del testo, esercitando i poteri specifici conferitegli dal proprio diritto d’autore.
Il traduttore potrebbe considerare conveniente fatturare il lavoro come provento da copyright, perché escluso da IVA e sottoposto a un regime tributario favorevole, almeno nell’ordinamento italiano (su questo aspetto è necessario assumere informazioni presso un consulente fiscale del proprio Paese). L’importanza di questi fattori deve essere valutata in base al tipo di testo, alla sua destinazione d’uso e all’ammontare del compenso pattuito.
Legga anche: Autopubblicare una traduzione: i diritti d’autore |
Un discorso a parte meritano le licenze cosiddette Creative Commons, sorte con l’avvento di Internet. La Rete ha moltiplicato le possibilità di condividere con un largo numero di utilizzatori i contenuti tutelati, come testi o immagini.
Le licenze Creative Commons
Le licenze cosiddette Creative Commons (>qui) sono clausole standard, molto pratiche e oggi piuttosto diffuse, per regolare la concessione dei diritti di riproduzione, diffusione ed elaborazione. Indicando con apposite sigle la licenza che offre, l’autore di un contenuto rimanda a un «pacchetto» di diritti, ossia di attività predefinite che autorizza a svolgere su quel contenuto. Può vietarne o no l’uso a fini commerciali, consentirne o no gli adattamenti, imporre o meno l’obbligo di citare la paternità dell’opera.
Affinché un utilizzatore del contenuto possa avvalersi di queste licenze, però, è necessario che l’autore le abbia prima esplicitamente adottate. Ciò avviene sotto forma di una dichiarazione o di una grafica poste vicino al contenuto specifico o sul sito sul quale esso si trova. Il fatto che un testo compaia in Internet, non significa né che l’autore adotti automaticamente le licenze Creative Commons né che il testo sia utilizzabile a qualunque scopo senza consenso. Bene ha fatto, perciò, la traduttrice che ha posto il quesito, a interrogarsi nel merito.
In mancanza di esplicite dichiarazioni ex ante, per tradurre, diffondere o adattare un contenuto è necessario il consenso preventivo all’autore. Questi potrà decidere di conferire una licenza secondo uno dei molti modelli possibili, in forma gratuita o con una tradizionale cessione onerosa del diritto di traduzione. Non dimentichiamo che abbiamo a che fare, in ogni caso, con una proprietà altrui!
Alessandro ha detto:
Buongiorno, questo mese (luglio 2024) scadono i diritti d’autore di una popolarissima poesia, celebre anche all’estero per la trasposizione musicale. Di questa ho realizzato la traduzione in lingua francese (di cui non sono sicuro esistano precedenti). Sarebbe possibile acquisire i diritti d’autore della mia traduzione o questa é per definizione di pubblico dominio?
Mi faccia sapere
Luca Lovisolo ha detto:
I diritti sulla Sua traduzione sono indipendenti da quelli che gravano sul testo d’origine. Si estingueranno a settant’anni dalla Sua morte. In ogni caso, prima di compiere ogni passo, presenti il caso specifico a uno studio legale di Sua fiducia esperto di diritto d’autore. Cordiali saluti. LL
Linda P. ha detto:
Buona giornata, mi complimento per lei per la competenza e anche per la chiarezza con cui si esprime. Le chiedo se può chiarirmi un dubbio: posso tradurre e commercializzare una novella di un autore deceduto più di 80 anni fa senza ledere alcun diritto?
Grazie
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie per il Suo apprezzamento. Di principio può farlo, ma consideri che in alcuni casi la protezione si estende oltre i 70 anni stabiliti dalla normativa europea. Vi sono autori statunitensi che beneficiano di una protezione molto più lunga, ad esempio, perché la legislazione USA in materia ha subito numerose modifiche. Presti attenzione inoltre al lavoro di eventuali revisori o altre figure che hanno partecipato all’edizione dalla quale traduce. Per evitare rischi, Le consiglio senz’altro di sentire un legale di Sua fiducia, al quale possa comunicare in privato tutti gli estremi della Sua iniziativa. Cordiali saluti. LL
Rosario ha detto:
Buonasera, vorrei pubblicare la traduzione di un piccolo saggio di letteratura indiana, pubblicato inlingua inglese da un professore indiano nel 1943 e deceduto nel 1999. Il libro non è mai stato tradotto in italiano, ma prima di proporlo ad un editore, vorrei essere sicuro di non ledere il diritto d’autore. Cosa posso fare per avere informazioni precise al riguardo? Cordiali saluti.
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno,
Se l’autore è defunto nel 1999, perciò poco più di 20 anni fa, traducendo il libro Lei certamente lede i diritti d’autore, come spiego diffusamente nell’articolo. Ciò non significa che Lei non possa proporre la traduzione: prenda contatto con l’editore dell’edizione originale e accerti la possibilità di cedere i diritti per una traduzione italiana. Ricerchi poi un editore italiano interessato, che si preoccuperà anche degli aspetti legali e amministrativi del caso. Cordiali saluti. LL
Robertino ha detto:
Buonasera,
Ho tradotto un libro per uso personale, l’autore mi ha dato il consenso solo ovviamente per questo uso. Vorrei sapere posso regalare una copia ad un mio amico fidato senza scopo di lucro. Ovviamente è una traduzione non diffusa ma stampata da me. Grazie mille.
Luca Lovisolo ha detto:
Presti attenzione al fatto che la copia regalata all’amico, ammissibile, non diventi una diffusione su larga scala fuori dal Suo controllo. Il fatto che sia senza fini di lucro non rileva. Cordiali saluti.
Eugenio ha detto:
Salve.
Ho intenzione di scrivere una guida tecnica relativa allo sviluppo di software basato su C++ e SFML (Simple and Fast Multimedia Library), una libreria gratuita per qualsiasi uso, che velocizza e facilita il processo di sviluppo di applicazioni che fanno un uso estensivo di contenuti multimediali come video, testo, immagini fisse e audio (link al sito https://www.sfml-dev.org/) e rilasciare il tutto sotto una licenza “Creative Commons Pubblic License Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Italia”. Poiché mi sto servendo di alcuni libri in lingua inglese, da cui prendo molti spunti che riporto tradotti in italiano, mi chiedo se è sufficiente segnalare tali opere nella bibliografia senza violare qualche diritto d’autore. Inoltre per quanto riguarda i listati (codice) di esempio, è possibile riportarli in modo integrale o conviene rielaborarli per evitare accuse di plagio?
Grazie.
Eugenio
Luca Lovisolo ha detto:
Non è possibile dare qui consulenze su casi specifici. Le suggerisco senz’altro, prima di procedere, di farsi consigliare da un legale esperto in materia (preciso che io non offro tali consulenze). Ciò le eviterà il rischio di fastidiose contestazioni. Cordiali saluti. LL
Eugenio ha detto:
Grazie per la sua risposta, gentilissimo.
E complimenti per il suo lavoro.
Rileggendo meglio le risposte che ha dato agli altri interlecutori sono giunto alla conlcusione, se non erro, che la cosa migliore da fare è scrivere la guida con contenuti completamente rielaborati da me, riportando comunque in bibliografia le fonti dei testi da cui posso trarre ispirazione. In questo caso non dovrei correre il rischio di fastidiose contestazioni.
Cordiali saluti, Eugenio.
Luca Lovisolo ha detto:
Mi sembra il miglior modo di procedere. Grazie per il Suo apprezzamento e cordiali saluti. LL
Rosalia Coci ha detto:
Salve,
che bello trovare delucidazioni così chiare a tanti dubbi! Grazie Luca. A proposito della fatturazione delle traduzioni come «provento da copyright,» che è una cosa che sto scoprendo solo ora grazie a Lei, ho un quesito per me molto importante. In caso di scadenza dei diritti di traduzione di un’opera, con successiva proposta di riacquisto da parte dell’editore, sarebbe possibile fatturare il compenso in questo modo, per una traduzione già pubblicata che l’editore intende continuare a pubblicare?
Grazie.
Rosalia
Luca Lovisolo ha detto:
Buonasera, grazie per il Suo apprezzamento. Il Suo quesito riguarda un aspetto fiscale specifico, mi permetto perciò di consigliarle di chiedere consiglio al Suo commercialista di fiducia, illustrando bene tutti i termini del caso. Sono certo che potrà darle la risposta adeguata. Con tutta la buona volontà, non posso addentrarmi in casi singoli. Cordiali saluti. LL
Bia ha detto:
Avrei una domanda pertinente alla questione del Diritto d’autore, specificamente riguardo alla traduzione del testo di un brano musicale originalmente in lingua italiana (in fase di produzione) tradotto in Portoghese. La versione in Portoghese è stata richiesta dall’autore. Il brano in Portoghese è già stato registrato ma non ancora pubblicato. Quali sarebbero i diritti e gli obblighi /restrizioni del traduttore?
La traduzione è stata richiesta dallo stesso autore del testo / musica, che è anche lui l’esecutore del brano in entrambi versioni Italiana e Portoghese. Siccome la conoscenze del Portoghese da parte dell’autore è piuttosto limitata, per non dire pare al nulla, il traduttore può richiede almeno la menzione del suo nome nell’attribuzione dei crediti/riconoscimenti per il brano musicale in Portoghese?
Questa traduzione è considerata, una semplice una «traduzione editoriale» oppure acquisisce un qualche merito artistico? Il traduttore dovrebbe tutelarsi semmai in futuro, in assenza di un accordo scritto, venisse pure accusato di aver tradotto un testo senza autorizzazione formale dell’autore o semplicemente ripreso per aver pubblicamente menzionato la sua contribuzione?
I miei sincere ringraziamenti per qualsiasi tipo di informazione che mi possa essere utile.
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno. Se è l’autore stesso del testo a richiedere la traduzione e pubblicazione, non dovrebbero sorgere problemi. Non mi è chiaro cosa Lei intenda con «traduzione editoriale» e «merito artistico:» è possibile che debba acquisire più consapevolezza sul significato di questi termini. Trattandosi di un testo poetico, la traduzione ha tutti i presupposti di una traduzione svolta su un testo avente caratteristiche di originalità e creatività, perciò è tutelata da diritto d’autore. Il traduttore ha certamente diritto di essere citato. In ogni caso, per chiarire tutte le circostanze La invito a sottoporre la situazione specifica a uno studio legale. Non mi è possibile addentarmi in casi singoli. Cordiali saluti. LL
Giuseppe ha detto:
Buongiorno, e complimenti per il suo lavoro, che sto scoprendo ora.
Approfitto di questo spazio e della sua cortesia per una domanda. Faccio parte della redazione di una rivista che si occupa di cultura e letteratura, e un traduttore ci ha proposto di pubblicare la traduzione di un racconto di un’autrice americana morta da meno di 70 anni. Non sono stati presi contatti con l’editore. La pubblicazione sarebbe pensata per il sito della rivista, che non ha pubblicità né altri contenuti a pagamento. Si tratterebbe comunque di una violazione del diritto, nonostante l’intento evidentemente divulgativo? E le conseguenze cosa potrebbero comportare, dal momento che appunto non si avrebbe alcun guadagno monetario dall’operazione? Grazie in anticipo e cordiali saluti.
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno,
Grazie per l’apprezzamento. Sì, la pubblicazione viola comunque il diritto d’autore, anche se gratuita. Il diritto d’autore, infatti, non tutela solo gli interessi patrimoniali dell’autore o degli eredi. Protegge anche la sua sfera morale, che è autonoma dagli aspetti economici. L’autore potrebbe non gradire, per ragioni sue, che il suo testo venga tradotto o pubblicato, anche se non comporta ricavo economico per il traduttore e l’editore. Non è possibile presumere che sia d’accordo solo perché non vi è interesse materiale.
Intravedo, in ciò che mi scrive, altri due problemi. L’autrice è americana: in quel Paese la durata dei diritti d’autore segue regole proprie, diverse da quella dei settant’anni che adottiamo in Europa. La copertura può estendersi anche molto più a lungo, secondo criteri che non mi è possibile dettagliare qui. Le consiglio perciò di verificare lo stato della tutela specificamente per quell’autrice, rivolgendosi all’editore dell’opera originale o a uno studio legale specializzato.
Il secondo problema, più commerciale che giuridico, è che non pare corretto pubblicare un testo tradotto senza prima sentire l’editore dell’opera originale, se l’autore è o potrebbe essere ancora tutelato. L’editore potrebbe già avere accordi con traduttori ed editori italiani e una traduzione fatta e pubblicata di libera iniziativa potrebbe metterlo in difficoltà. Senza dimenticare l’eventualità che il racconto esista già, in traduzione italiana, magari senza che il traduttore ne sia venuto a conoscenza. Questi aspetti andrebbero chiariti con l’editore dell’opera originale, non solo per ragioni giuridiche, ma anche per buona condotta commerciale.
Quanto alle conseguenze di una pubblicazione non autorizzata, si può andare dalla richiesta di rimozione del contenuto sino, nei casi più estremi, alle conseguenze penali. Lo si sottovaluta spesso, ma violazione del diritto d’autore è una violazione di proprietà, sebbene immateriale. Se anche l’editore originale o gli eredi dell’autrice si limitassero a richiedervi di rimuovere la traduzione dal sito, ne subireste già un danno d’immagine che suggerisce da solo di procedere correttamente. Se spiegate che l’intento non è economico ma divulgativo, è possibile che l’editore acconsenta alla pubblicazione o formuli richieste accettabili. Seguire i passi adeguati evita quanto meno noie e fastidi ex post. Cordiali saluti. LL
Riccardo ha detto:
Gentilissimo,
ho acquisito la licenza da una casa editrice americana a pubblicare la versione italiana da me tradotta di un testo scientifico, e a venderla in pdf sul mio sito web. Mi chiedevo: che frase devo scrivere all’interno del pdf relativamente i diritti acquisiti e il copyright della traduzione? Grazie mille per una gentile risposta.
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno,
Come può facilmente verificare su ogni libro tradotto, si indica il titolo dell’opera nella lingua d’origine, l’editore, la località (sede dell’editore) e l’anno di pubblicazione del testo originale. Non esistono formule particolari. Se desidera sottolineare che ha avuto il consenso dell’editore può scrivere “traduzione su licenza dell’editore” o “traduzione autorizzata dall’editore” o simili, ma normalmente si da per scontato che l’accordo esista. Piuttosto, curi di tenere sempre in archivio una copia del contratto con il quale ha acquistato i diritti, per ogni eventuale contestazione futura. Non conosco i dettagli del contratto, ma ritengo che il diritto d’autore dell’opera originale resti all’editore (o all’autore) di questa, mentre i diritti della traduzione restano del traduttore, cioè a Lei, a meno che Lei non ritenga a Sua volta di cederli ad altri. Cordiali saluti.
luigi petri ha detto:
Intanto mi fa piacere dirle che l’ho conosciuta grazie a questo articolo e adesso la seguo con grande interesse. Le sue riflessioni sono aria fresca in questo periodo in cui tutto sembra dover essere trascinato per forza dal livore.
Ho una domanda in merito all’oggetto dell’articolo: se traduco liberamente un articolo e lo pubblico citando la fonte e dichiarando che trattasi di traduzione, posso essere accusato di plagio e rischiare sanzioni?
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie per l’apprezzamento. Se Lei traduce un testo qualunque e lo pubblica, anche citando la fonte e anche a titolo per Lei gratuito, evidentemente viola il diritto di proprietà intellettuale dell’autore, con tutte le conseguenze che del caso. Fa eccezione la traduzione di brevi citazioni a scopo esplicativo, ma la lunghezza delle citazioni non deve eccedere lo stretto necessario. Prenda contatto con l’autore, prima di procedere, e se ne procuri il consenso, sempre che non abbia ceduto i diritti di traduzione a un editore. In quel caso, dovrà contattare l’editore. Cordiali saluti. LL