
In quali casi un cliente ha diritto di modificare la traduzione che gli è stata consegnata dal traduttore? E’ obbligato a chiedere il consenso del professionista? La risposta a un quesito sorto in un gruppo per traduttori, che tocca anche l’aspetto del pagamento da parte dell’editore: è corretto subordinarlo, del tutto o in parte, alla pubblicazione dell’opera tradotta?
Mi è stato sottoposto un contratto, da parte di un editore, che implica il diritto dell’editore stesso di modificare la mia traduzione. Inoltre, il pagamento viene diviso in due parti: il 50% alla consegna della traduzione «previo controllo del testo» e l’altro 50% alla pubblicazione del libro. Sono incerta se accettare queste condizioni, mi sembrano poco corrette.
La questione va divisa in due parti, quella relativa all’eventuale diritto del cliente di modificare il testo e quella relativa al pagamento. La prima parte, inoltre, richiede due risposte diverse, dipendenti dal fatto che il testo sia o no coperto da diritto d’autore.
Nel quesito si parla di un cliente editore, perciò vi è da ritenere che la traduzione sia un testo tutelato da diritto d’autore. Per questo motivo, il traduttore ha a sua volta, sulla sua traduzione, un diritto morale di paternità e integrità, in forza del quale la sua opera non può essere modificata senza il suo consenso. I diritti morali del traduttore sulla traduzione sono inalienabili: autorizzando l’editore a modificarla, invece, il traduttore cederebbe tale diritto al cliente. La clausola, pertanto, almeno per come viene riferita nel quesito, è contraria al diritto superiore cogente. Bisogna precisare, però, che in alcuni Paesi, particolarmente con ordinamenti di Common Law, la cessione dei diritti morali è ammessa.
La previsione potrebbe riferirsi alla correzione di errori bagatellari (sviste, errori di battitura o di distrazione): in tal caso, però, bisogna precisare bene che le eventuali rettifiche apportate dall’editore non devono modificare il testo, ma solo correggerlo dove oggettivamente errato. Resta una situazione che è preferibile evitare. Ogni correzione o modifica di una traduzione coperta da diritto d’autore, pur minima, va svolta con il consenso del traduttore e dev’essere richiesta in primo luogo al traduttore stesso. Solo se questi rifiuta e la correzione è indispensabile, l’editore può eseguire da sé la rettifica o affidarla a terzi, e anche chiedere il risarcimento del costo da ciò causato, fermo restando che non deve modificare il testo nei contenuti, per non ledere il diritto di paternità e integrità.
Il cliente può invece liberamente modificare la traduzione se il testo non è coperto da diritto d’autore, perciò non è legato al principio di integrità dell’opera. E’ il caso, ad esempio, dei manuali tecnici non elaborati o di altri contenuti che non presentano caratteristiche di creatività e originalità, che sono la maggioranza dei testi trattati dai traduttori. Va da sé che se il cliente modifica la traduzione e vi introduce errori che causano dei danni, il traduttore non ne sarà responsabile. E’ sempre bene, per questo motivo, tenere copia dei lavori che si consegnano, onde poter sempre dimostrare il contenuto dei testi effettivamente inviati al cliente.
Quanto al pagamento: con la formula «50% alla consegna ‘previo controllo del testo’ e l’altro 50% alla pubblicazione del libro» bisogna considerare la possibilità che l’editore non pubblichi il testo, oppure che lo faccia dopo un tempo lunghissimo. Con una clausola formulata così, nel primo caso il traduttore non riceverà mai il 50% del compenso; nel secondo lo riceverà, magari, anni dopo. Anche questa previsione non sta in piedi. Con essa, infatti, si costituisce un’obbligazione indeterminata: non si precisa quando l’editore è tenuto a versare il restante 50%, poiché non si dice quando e se sarà pubblicato il libro. La subordinazione del 50% del compenso a una condizione meramente potestativa, cioè la decisione arbitraria dell’editore di pubblicare il libro o no, non ha alcun fondamento. La clausola potrebbe essere più accettabile se formulata così: «50% del compenso alla consegna (previo controllo del testo), 50% alla pubblicazione, o comunque entro XX giorni dalla consegna della traduzione.» In tal modo, se anche il libro non venisse pubblicato o venisse pubblicato dopo molto tempo, il traduttore riceverebbe il restante 50% nel termine indicato (che non dovrebbe essere superiore a 30, massimo 60 giorni).
L’ideale, in realtà, soprattutto se la traduzione è di una certa entità, sarebbe: «50% del compenso come anticipo al conferimento dell’incarico, 50% alla consegna della traduzione.» Anche la formulazione «previo controllo del testo» è pericolosa: secondo questa previsione, infatti, il traduttore non riceve il pagamento del primo 50% effettivamente alla consegna, ma al termine del «controllo,» per il quale non è indicato alcun termine massimo di durata. E se l’editore impiega un anno, a leggere e controllare la traduzione?
Diverso sarebbe il caso in cui l’editore proponesse una parte del pagamento come anticipo fisso e il resto in provvigioni sulle vendite del libro. Anche questa opzione andrebbe valutata con estrema attenzione, però, e sarebbe indispensabile inserire una clausola di indennizzo per il traduttore, se l’editore ritenesse, dopo aver fatto tradurre il libro, di non pubblicarlo più.
L’editore certamente sa che le due clausole citate nel quesito sono contrarie alla tutela del diritto morale del traduttore e al requisito di determinatezza o determinabilità delle obbligazioni. Sono, inoltre, formulate in modo quanto meno incerto. Di fronte a proposte simili è bene verificare le vere intenzioni della controparte, prima di accettare, e, in ogni caso, esigere un adeguamento del contratto.