Citato in giudizio o chiamato in causa?

Citato in giudizio o chiamato in causa?
Citato in giudizio o chiamato in causa? | Macchina per scrivere | © Camille Orgel

Citato in giudizio, chiamato in causa: due espressioni tipiche della procedura civile. Nel linguaggio tecnico non possono essere usate come sinonimi, si riferiscono a due posizioni diverse delle parti di un procedimento. Molte espressioni giuridiche mutano significato rispetto all’uso comune. E’ necessario riconoscere in quale contesto le si incontra, per utilizzarle con proprietà.


Proseguiamo il cammino iniziato con il precedente articolo (>qui), dedicato alla distinzione tra arrestato e fermato. Trattiamo altre due formulazioni spesso considerate equivalenti, anche per l’uso che se ne fa nel linguaggio quotidiano: convenire (o citare) in giudizio e chiamare in causa.

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Si tratta di due espressioni tipiche della procedura civile. E’ importante ricordare un elemento fondamentale di diritto processuale: quando si ricorre al giudice per dirimere una controversia civile (ad esempio, il mancato risarcimento di un danno), non si denuncia la controparte, come talvolta si dice nel linguaggio di tutti i giorni. «Tizio ha denunciato la ditta produttrice dello scaldabagno, che si è rotto e gli ha allagato la casa:» è una formulazione tanto diffusa quanto errata. Denunciare è un atto tipico del procedimento penale. Inoltre, non si denuncia qualcuno, si denuncia un fatto, in particolare un reato perseguibile d’ufficio (un omicidio, ad esempio). A individuarne l’autore provvederà la Procura competente.

Il verbo denunciare, in ambito civilistico italiano (non però in quello svizzero di lingua italiana), trova posto invece nella denuncia dei vizi. Si potrà dire, nel nostro esempio: «Tizio ha denunciato il vizio dello scaldabagno all’impresa produttrice.» Ciò non significa ancora che fra Tizio e l’impresa è sorta una controversia dinanzi al giudice; significa solo che Tizio, ancor prima di ogni eventuale accesso giudiziario, ha reso noto all’impresa con una comunicazione formale che lo scaldabagno non funziona a dovere.

Immaginiamo che l’impresa non intervenga, lo scaldabagno perda copiosamente acqua e danneggi il mobilio dell’abitazione di Tizio. Questi chiede alla casa produttrice il risarcimento del danno, ma l’impresa rifiuta, non ritenendosi responsabile.

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Ecco allora che Tizio si rivolge al giudice, affinché si chini sul caso e decida chi dei due ha ragione. In questo momento, Tizio ha convenuto in giudizio l’impresa produttrice, in un procedimento nel quale Tizio sarà attore («colui che agisce») e l’impresa convenuta (colei che «con-viene» insieme a Tizio dinanzi al giudice).

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Si ponga ora che l’impresa produttrice dello scaldabagno neghi ogni responsabilità nel fatto e affermi che la perdita d’acqua e il danno conseguente siano da ricondurre non al malfunzionamento dell’apparecchio, ma all’imperizia dell’idraulico Caio. Questi, a dire dell’impresa, avrebbe installato lo scaldabagno in modo maldestro.

Con un’apposita procedura, allora, l’impresa produttrice chiama in causa l’idraulico Caio, che, tra attore e convenuto, diventa terzo chiamato. La domanda dell’attore (cioè l’istanza di Tizio) si estende così all’idraulico Caio, che l’impresa ritiene essere il vero soggetto passivamente legittimato nel procedimento (ossia, il vero destinatario delle pretese risarcitorie dello sfortunato Tizio). Al giudice l’ardua sentenza.

Abbiamo utilizzato un esempio semplice: tra le molte varianti del cosiddetto litisconsorzio, la chiamata in causa di un terzo può avvenire in molte forme e per diverse ragioni. Un principio terminologico va ricordato, però: si conviene (o si cita) in giudizio qualcuno in un procedimento civile quando tale procedimento viene radicato a nuovo. Si chiama in causa un terzo allorché lo si coinvolge in un procedimento già pendente, poiché l’una o l’altra parte ritiene di avere causa comune con tale terzo, oppure pensa che il terzo debba prestare delle garanzie.

La chiamata in causa può avvenire su istanza di parte o per decisione del giudice. Va distinta, a sua volta, dall’intervento volontario, che si esplica in diverse forme di adesione al procedimento.

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Conclusione

Nel linguaggio tecnico, le espressioni convenire (o citare) in giudizio e chiamare in causa non possono essere considerate sinonimi, poiché si riferiscono a due posizioni diverse delle parti coinvolte in un procedimento. Come abbiamo visto, in ambito civilistico anche il verbo denunciare perde il suo peso di comunicazione di un reato all’autorità giudiziaria. Designa invece, nel nostro esempio, una comunicazione fra parti di un contratto.

Per scegliere i termini adeguati, in una traduzione, non è sufficiente sapere che molte espressioni giuridiche mutano significato, rispetto all’uso comune. E’ necessario riconoscere in quale branca del diritto le si incontra (penale, civile, amministrativo, tributario…), per utilizzarle nella giusta accezione.

(Articolo pubblicato in originale il 17.12.2013, ripubblicato con aggiornamenti il 27.5.2024)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Kia ha detto:

    Ottima iniziativa! Continui cosi!

  2. Silvia ha detto:

    Grazie per i chiarimenti terminologici, sempre utilissimi.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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