Passare traduzioni a colleghi è un’attività d’intermediazione che può causare dispendio di tempo e responsabilità. Le possibilità per compensare questo impegno. La compensazione può anche avere forme immateriali, non per questo meno importanti. Le modalità per regolare i rapporti con il cliente e con il collega al quale si passa il lavoro. I rischi e come prevenirli.
Spesso mi vengono proposte traduzioni per lingue diverse dalle mie. Ho passato il lavoro a colleghi in grado di svolgerle, sperando che avrebbero ricambiato, prima o poi. Nessuno, però, ha mai passato a me delle traduzioni. Il lavoro per gestire l’incarico e ricercare il collega giusto mi porta via tempo e non ci guadagno nulla. Sarebbe giusto, da parte mia, richiedere una percentuale su questi lavori, per questo servizio? Non voglio sembrare un’opportunista, ma, a queste condizioni, passare lavoro ad altri è tempo perso, senza alcun guadagno.
La richiesta di una percentuale d’intermediazione è legittima e non ha nulla a che vedere con l’opportunismo. Acquisire e gestire il portafoglio clienti richiede tempo e denaro. Quando un traduttore inoltra un lavoro proveniente da un proprio cliente a un altro traduttore, ma non si fa riconoscere il ruolo d’intermediazione, è opportunista piuttosto il traduttore che si trova sul tavolo un incarico di un cliente proveniente dal portafoglio di un collega, senza aver fatto nulla per acquisirlo. L’intermediazione può essere compensata in molti modi, anche non monetari, ma non per questo privi di valore. D’ora in avanti, per semplicità, definirò «traduttore A» quello che passa il lavoro e «traduttore B» quello che lo riceve da un collega.
Passare traduzioni a colleghi: fondamenti giuridici
Analizziamo brevemente gli elementi giuridici del rapporto che si costituisce in questi casi tra le parti. Il traduttore A, che procura un lavoro a un traduttore B, assume la qualificazione di procacciatore d’affari, figura atipica ma legittima e ben definita dagli usi contrattuali. Tale figura non deve essere confusa con altre simili: per questo motivo è utile chiarire il senso di alcune parole, per non incorrere in confusione.
Procacciatore d’affari è chi, saltuariamente, segnala a un terzo la possibilità di concludere un contratto con un soggetto di sua conoscenza: è il caso della traduttrice che ha posto il quesito.
E’ invece agente chi svolge la stessa attività, ma stabilmente per mestiere: è il caso degli agenti di commercio, che propongono a potenziali acquirenti i prodotti o servizi di un’azienda per la quale lavorano in forma autonoma. Questa figura è regolata dagli articoli >1742 e seguenti del Codice civile, in Italia; dagli articoli >418 e seguenti del Codice delle obbligazioni, in Svizzera.
In Italia è mediatore chi per professione mette in contatto due parti per concludere un affare, ma non è legato da alcun rapporto di collaborazione stabile con alcuna di esse: un caso noto è quello delle agenzie immobiliari. In Italia, il ruolo del mediatore è regolato dagli articoli >1754 e seguenti del Codice civile. Nella Penisola, i mediatori devono essere specificamente autorizzati, secondo criteri diversi a dipendenza del tipo di mediazione che svolgono (mediazione immobiliare, creditizia, borsistica, etc.).
In Svizzera, l’attività di procacciatore d’affari è ricompresa in quella di mediatore, regolata dagli articoli >412 e seguenti del Codice delle obbligazioni, che rimanda alle disposizioni sul mandato ex artt. >394 CO segg. Alcune categorie di mediatori, però, sono soggette ad autorizzazioni specifiche, di competenza cantonale.
Non mette conto analizzare qui altre tipologie di cooperazione commerciale, come la commissione o la concessione di vendita. Ruolo ancora diverso è quello del mediatore civile, figura alternativa al giudice e che non concerne l’intermediazione di affari.
Il compenso come valore immateriale
Come si vede, la pratica di richiedere un compenso per indicare a un terzo la conclusione di un affare è molto comune e regolata nei dettagli. Non vi è alcuna ragione per la quale non la si debba attuare anche nel settore della traduzione. Per le caratteristiche specifiche di questo lavoro, però, è possibile che gli importi incassati per aver procacciato un incarico a un collega siano esigui e non giustifichino l’onere di fatturazione e contabilizzazione.
Il compenso non deve essere per forza di tipo materiale. Nello svolgimento di un’attività vi sono valori immateriali che non hanno immediato riscontro finanziario, ma possono avere ricadute positive in termini di reputazione, possono convertirsi in maggiori incassi in un tempo futuro o contribuire alla solidità dell’impresa sul suo mercato.
Per rimanere nel nostro caso, il cliente chiede al traduttore A una traduzione in una lingua che questi non pratica: significa che deve risolvere un problema, ha bisogno di una traduzione, ma non conosce un traduttore adeguato. Se A reperisce un traduttore B che può svolgere quel lavoro, utilizza un po’ di tempo e non guadagna denaro, ma risolve il problema del cliente. Ciò può rafforzare la sua reputazione e la fidelizzazione del cliente stesso: può essere questo, il vero utile, sotto forma di valore immateriale, di una intermediazione destinata a produrre poco flusso di cassa, anche se vi si applicasse una pur legittima percentuale.
Cosa cambia se un traduttore fattura il lavoro di un altro
Un’altra soluzione possibile è che il traduttore A fatturi al cliente finale la traduzione del traduttore B e riceva da quest’ultimo una fattura di importo più basso, per lucrare sul margine. Anche questa via è percorribile e pienamente legittima, forse può portare qualche moneta in più, ma bisogna ricordare che comporta, rispetto al cliente finale, un passaggio di responsabilità sulla traduzione e sul pagamento, dal traduttore B al traduttore A.
Gli elementi da valutare sono molti, ma, in questo caso, anziché un ruolo di procacciatore d’affari, il traduttore A entra in una relazione di rappresentanza indiretta fra cliente finale e traduttore B. Con ciò, tutte le conseguenze giuridiche di tale rapporto ricadono su A: nell’eventualità che la traduzione svolta dal traduttore B causi problemi, se quest’ultimo ha fatturato direttamente al cliente, il reclamo sarà affrontato solo fra loro due; se, invece, la traduzione problematica è stata svolta da B ma fatturata da A, il cliente denuncerà i vizi dell’opera ad A. Quest’ultimo dovrà risolvere il caso con il cliente e potrà rivalersi su B, sempre che vi riesca. Potrebbero nascerne situazioni non facili da risolvere, delle quali do un esempio in >questo articolo.
Inoltre, A è comunque tenuto a pagare la prestazione a B, anche se il cliente finale non paga a sua volta o se ritarda il pagamento. Si vede che la scelta fra l’uno e l’altro metodo non è indifferente e va fatta tenendo conto anche delle sue conseguenze civilistiche.
Passare traduzioni a colleghi: la terza possibilità
Vi è una terza possibilità, meno usuale nel settore delle traduzioni ma utile, per compensare il lavoro di intermediazione con altri traduttori: addebitare separatamente al cliente finale l’opera di coordinamento svolta per le traduzioni in lingue diverse dalla propria. Tale procedura può essere sensata in presenza di grandi incarichi non abituali.
Un esempio concreto: l’impresa Y incarica regolarmente il traduttore A di svolgere traduzioni in francese. Un giorno, si rende necessaria la traduzione di un grosso manuale in più lingue: servono, perciò, molti traduttori. Il traduttore A si rende disponibile per reperire traduttori B, C, D… adeguati alla bisogna e per coordinare il lavoro di realizzazione delle traduzioni. Ciascuno dei traduttori fatturerà la sua opera al cliente finale; il traduttore A fatturerà, oltre alle proprie traduzioni in francese, anche le ore impiegate per reperire e coordinare i colleghi. Se adeguatamente informato, il cliente non rifiuterà di riconoscere il lavoro svolto.
In questo caso, per evitare conseguenze sul traduttore A in caso di problemi nelle traduzioni dei colleghi B, C, D, etc., il contratto fra A e il cliente finale dovrà essere compilato in modo adeguato. In particolare, dovrà essere chiaro che A svolge un’opera di ricerca e coordinamento applicando la dovuta diligenza professionale, ma non si assume obbligazioni di risultato sull’opera dei traduttori terzi, che restano ciascuno responsabile verso il cliente finale. Sarà d’aiuto, qui, la consulenza del proprio legale di fiducia.
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In conclusione: il compenso per un’attività di intermediazione commerciale, nel settore della traduzione o in qualunque altro, è una fattispecie legittima e regolamentata. L’attività può essere compensata sia in valore materiale sia in valore immateriale. In ogni caso, le vie da percorrere vanno scelte tenendo conto anche degli aspetti contrattuali e delle conseguenze civilistiche.
Rino ha detto:
Mi ritrovo molto in questo articolo. Grazie al passaparola e alla promozione che mi sono fatto su Internet, ricevo molte richieste che spesso esulano dalle mie competenze di traduttore. Ho una piccola, ma fidata, rete di professionisti con professioni affini alla mia (ad esempio grafici, genealogisti, specialisti SEO) a cui posso riferire i clienti che ne hanno bisogno. In principio ero come l’autrice del quesito esaminato nell’articolo, poi mi sono fatto furbo e ho chiesto ai professionisti riferiti che non sarebbero mai stati in grado di ricambiare (perché non si fanno pubblicità, o perché hanno già un traduttore nella mia combinazione linguistica che riferiscono, magari più economiche di me) di includere nella loro tariffa al cliente un “token” per il mio referral. In questo modo ci guadagniamo tutti: il professionista che ho riferito perché ottiene un cliente che altrimenti non avrebbe avuto, il mio cliente perché trova la soluzione al suo problema in pochi minuti grazie a me, ed io perché oltre alla remunerazione economica, ho fidelizzato un cliente che sicuramente mi riferirà ad altre persone nella sua stessa situazione. Ritengo giusta la mia remunerazione, poiché l’investimento di pubblicità, la presenza sul web e la partecipazione alle attività di ricerca dei clienti sono tutte attività di cui mi sono occupato io in questi anni e che ho pagato di tasca mia.
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie per la Sua testimonianza. Cordiali saluti. LL