Un’agenzia chiede al traduttore di firmare delle condizioni di collaborazione scritte. Fra le altre clausole vi è la richiesta di un’assicurazione di responsabilità civile. Può l’agenzia esigere tale assicurazione e può rifiutare di mandare lavori al traduttore, se questi decide di non stipularla? Questa richiesta è un indice che l’agenzia non vuole assumersi responsabilità?
I quesiti di questo tipo provenienti dall’Italia si moltiplicano, poiché anche nella Penisola le agenzie stanno gradualmente adeguandosi ad alcuni standard europei. In Svizzera, Germania, e altri Paesi, la stipulazione di contratti in forma scritta con i traduttori è da tempo una normalità, e comprende anche l’informazione sull’assicurazione di responsabilità civile. In Italia l’uso di consolidare per iscritto le condizioni di collaborazione fra traduttore e agenzia è più recente, ma è da salutare con favore per tutte le parti interessate.
Bisogna vincere, a questo proposito, un vecchio pregiudizio: «non firmare mai nulla». Un vecchio adagio, che nasce dalla convinzione che una relazione contrattuale, con tutti i diritti e obblighi che ne seguono, si costituisca solo per iscritto e con la firma autografa dei contraenti. Tranne un numero limitato di casi previsti dalla legge, un contratto nasce, in realtà, senza particolari requisiti formali: quando un traduttore accetta un incarico da un’agenzia, si è già legato a essa con un contratto d’opera (in Italia, art. 2222 sgg. Codice civile) o di appalto (in Svizzera, art. 363 sgg. Codice delle obbligazioni). Da tali contratti sorgono precisi obblighi e pretese, anche senza aver scritto o firmato alcunché. E’ senz’altro preferibile, perciò, che la relazione contrattuale sia ben definita nero su bianco, piuttosto che lasciata ad accordi verbali o a rapidi scambi di corrispondenza.
Tra gli obblighi in capo al prestatore dell’opera (nel nostro caso, al traduttore), vi è quello di eseguire l’opera (cioè la traduzione) in conformità al contratto e secondo l’ordinaria diligenza per il tipo di attività esercitata. Se per qualche motivo ciò non avviene, il committente (l’agenzia o il cliente finale) ha a sua disposizione le classiche opzioni di legge in caso di vizi o non conformità: può richiedere la rettifica della traduzione entro un termine fissato, richiedere una riduzione del compenso (una riduzione del prezzo) o risolvere il contratto (il cliente restituisce la traduzione e il traduttore non riceve i soldi).
Il committente può tuttavia riservarsi di richiedere un risarcimento del danno causato dalla traduzione errata o ritardata. Può trattarsi di danni di varia natura, che possono raggiungere entità rilevanti (si pensi al caso più comune, la necessità di ristampare un pieghevole o un catalogo a causa di un errore di traduzione). Entra in gioco, qui, l’assicurazione di responsabilità civile del traduttore, che subentra a risarcire il danno.
La richiesta di un’assicurazione di responsabilità civile non significa che l’agenzia non intende assumersi responsabilità: se un errore o un ritardo di consegna è causato dal traduttore, sarà sempre quest’ultimo a dover rispondere degli eventuali danni. L’agenzia ha un proprio e diverso profilo di responsabilità. E’ la prima a essere aggredita dal cliente in caso di contestazioni: se il danno è dovuto a suoi processi interni (ad esempio, a un traduttore interno assunto stabilmente o a un errore di manipolazione dei dati), ne risponderà in prima persona. Se, tuttavia, la contestazione è dovuta all’opera di un collaboratore esterno, l’agenzia si rivarrà su quest’ultimo: per questo motivo, si tutela accertandosi che il collaboratore sia adeguatamente coperto da un’assicurazione.
Non vi sono norme cogenti che obblighino un traduttore a stipulare un’assicurazione. Non tutte le agenzie la richiedono e non tutte quelle che la richiedono la considerano come conditio sine qua non. Per molte, però, l’assicurazione costituisce un titolo preferenziale per essere selezionati come collaboratori. Per un traduttore, disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale sarebbe sempre consigliabile: al di fuori dei rapporti contrattuali con le agenzie, non va dimenticata anche la responsabilità extracontrattuale. Chiunque si ritenga danneggiato da una traduzione (ad esempio, un operatore rimasto ferito a causa di un errore di traduzione in un manuale tecnico) può richiedere il risarcimento del danno direttamente a chi lo ha causato, cioè al traduttore, anche in assenza di qualunque relazione contrattuale fra danneggiato e danneggiante. Il caso, per i processi di lavoro tipici del settore della traduzione, è meramente scolastico, ma non può essere escluso del tutto.
Il vero problema è il tipo di assicurazione da stipulare. Diverse società, spesso in collaborazione con associazioni ed enti di settore, offrono polizze di assicurazione per la responsabilità civile del traduttore. Per mantenere un basso profilo di prezzo (spesso di sole poche centinaia di euro l’anno), tali assicurazioni escludono dalla loro copertura un gran numero di possibili sinistri. Alcune, ad esempio, non contemplano il risarcimento di danni causati da traduzioni giuridiche: ciò significa che il danno causato dalla traduzione di un contratto potrebbe non essere risarcito.
Una polizza che tuteli il traduttore dai rischi professionali su un ampio spettro di casi non può avere un costo molto diverso da quello di un’assicurazione di responsabilità civile per qualunque altra professione, che può raggiungere anche premi di alcune migliaia di euro l’anno. La stipulazione di un’assicurazione deve perciò essere valutata attentamente, caso per caso, rispetto al proprio personale profilo di rischio, dipendente in primo luogo dal tipo di traduzioni che si svolgono abitualmente.
Magdalena ha detto:
Oggi chiedendo altre informazioni all’ufficio preposto dei CTU mi hanno comunicato che sono entrati in vigore altri obblighi ed adempimenti tra i quali l’obbligo di avere la polizza assicurativa per rischi connessi all’attività professionale , infatti ho trovato anche la informazione in merito. Qualcuno di voi ne sa qualcosa, o l’ha per caso già stipulata? Grazie in anticipo per le informazioni, come sempre.
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno, in Italia purtroppo le norme sono spesso poco chiare e, soprattutto, molto variabili da luogo a luogo. Non resta che consigliarle di chiarire la cosa con il Tribunale competente nella Sua zona. Cordiali saluti.
Michela ha detto:
Trovo giusto in linea di massima stipulare un’assicurazione. Ma mettetevi nei panni di chi come me svolge questo lavoro occasionalmente (e non per propria volontà, quanto per il fatto che il lavoro è scarso) e che deve accontentarsi di forfait e sconti vari per poter lavorare. Alla fine quanto ci resta tolte le tasse? Se dobbiamo anche mettere in conto un’assicurazione poi… non ne parliamo proprio. La scorsa settimana un’agenzia di Roma mi proponeva 8 euro a cartella lordi. Ma scherziamo? Guadagno di più facendo le pulizie!
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie per questo interessante contributo. Se tutti i traduttori fossero consapevoli dei reali rischi di responsabilità civile ai quali sono esposti, non accetterebbero di lavorare a tariffe così basse. Diffondere la consapevolezza dei rischi legali della professione può contribuire a rendere attenti i traduttori sulla necessità di esigere tariffe più adeguate.
Se si lavora saltuariamente, a prezzi bassi e senza assicurazione, si possono accettare lavori di minor rischio, rifiutando quelli più esposti (ad esempio quelli destinati alla stampa). Purtroppo, un buon numero di traduttori non riflette abbastanza su questi aspetti e accetta qualunque lavoro a (quasi) qualunque prezzo. Anche se il cliente paga poco, si può star certi che, se si trova di fronte a un danno, non esiterà a rivalersi sul traduttore, il quale non potrà certo chiamarsi fuori dicendo: «ma cosa ti aspettavi per 8 euro a cartella?…» Un problema è senz’altro la mancanza di prodotti assicurativi realmente tutelanti e modulabili, a causa dell’immaturità del mercato italiano. Saluti. L
Marianela ha detto:
Ciao Luca! Sono super d’accordo con quello che dici. Il problema è che in Italia, non sono facili da trovare le assicurazioni per noi che non abbiamo un albo. Io ho sentito qualcuno che ha fatto qualche convenzione, di fatto, bisogna fare molta attenzione! Girano polizze di R.C che costano poco e a noi non servono, perché a pochi importa essere coperti se un cliente scivola per le scale di casa o in ufficio… La cosa importante è la responsabilità patrimoniale, vale a dire la RCP. E come dici tu, costano dai 600 euro anno in su, a seconda del fatturato. A presto! e come al solito, complimenti per il tuo lavoro! Marianela Di Benedetto
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie per l’apprezzamento. In realtà non credo che l’albo centri molto. Già oggi, come osservi anche tu, vengono offerte in collaborazione con varie associazioni di categoria delle polizze assicurative che sollevano molte domande. Con un ordine professionale sarebbe uguale, forse peggio. Per chi ha un ufficio, certamente anche l’assicurazione antinfortunistica è un tema, ma per questo aspetto è più facile trovare prodotti sul mercato. Per la maggioranza dei traduttori, la tutela importante è quella patrimoniale. Del resto, se anche un’assicurazione sviluppasse dei prodotti ad hoc, la consapevolezza del problema è talmente poco diffusa nel settore che pochissimi traduttori li acquisterebbero. Questa spiacevole situazione mi è stata riferita da numerosi operatori del settore assicurativo, e basta poco per accorgersi quanto sia vera.