Per quanto tempo il cliente ha diritto di contestare eventuali errori di traduzione? Il termine per la denuncia dei vizi occulti decorre dal momento della loro scoperta. In assenza di specifiche previsioni contrattuali fra traduttore e cliente, bisogna riferirsi alle norme generali. Quando si riceve una contestazione è necessaria prudenza, nel rispondere, per evitare svantaggiosi riconoscimenti di colpa.
Su una lista dedicata al confronto fra traduttori di lingua italiana è sorta un’interessante discussione sulla contestazione degli errori di traduzione. Per quanto tempo il cliente ha diritto di contestare eventuali errori di traduzione? Anche dopo mesi o anni? Come tutelarsi? Riporto qui i chiarimenti che ho proposto nella lista. Mi soffermo qui sulla responsabilità contrattuale del traduttore, rinunciando a occuparmi dei casi di responsabilità extracontrattuale, teoricamente possibili, ma nei fatti non attuali, nei rapporti più tipici di questa professione.
Salvo diversa disposizione concordata fra le parti, il termine per la denuncia dei vizi occulti – cioè dei vizi che il cliente non poteva immediatamente riconoscere alla consegna del lavoro – decorre dal momento della loro scoperta, non da quello della consegna dell’opera. Può variare da Paese a Paese (il codice italiano prevede otto giorni, quello svizzero lo lascia determinare in base alle circostanze degli affari). Un punto controverso può proprio essere la riconoscibilità dell’errore da parte del cliente: lo sbaglio poteva essere scoperto, al momento della consegna, con un controllo svolto secondo l’ordinaria diligenza?
Se il traduttore e il cliente si trovano in due Paesi diversi, è necessario individuare anche quale sia il diritto applicabile. Importante anche il termine di prescrizione dell’azione (da non confondere con quello di denuncia del vizio), ossia il termine entro il quale il cliente può rivolgersi al giudice per ottenere forzatamente le garanzie di legge o il risarcimento del danno. In assenza di specifiche previsioni contrattuali fra traduttore e cliente, bisogna riferirsi alle norme generali del Paese il cui diritto prevale sul loro contratto, che va prima individuato analizzando nel dettaglio il singolo caso.
Quanto alle pretese risarcitorie del cliente, bisogna ricordare che al traduttore va sempre data, innanzitutto, la possibilità di rettificare l’errore. Le altre possibilità, dipendenti dalla gravità dell’errore stesso, sono la riduzione del prezzo (sconto sul compenso pattuito) o la risoluzione del contratto (ossia la restituzione del compenso al cliente, se già pagato, con restituzione della traduzione al traduttore, se tecnicamente sensata). Quest’ultima possibilità, di norma, è ammessa solo se la traduzione consegnata è effettivamente così malfatta da riuscire inservibile allo scopo a cui era destinata. Va anche detto che il cliente, in caso di risoluzione del contratto, non avrà più il diritto di utilizzare la traduzione che gli è stata consegnata, neppure in parte: non è più sua, perché il contratto fra traduttore e cliente si considera mai costituito.
In tutti questi casi e in aggiunta alle garanzie sopra dette, il cliente ha comunque diritto al risarcimento di un eventuale danno, che deve essere diretto, dimostrabile e causalmente connesso all’errore. Ciò significa che il cliente, se vuole ottenere anche il risarcimento di un danno, deve poter provare che tale danno non sarebbe emerso, se non ci fosse stato l’errore nella traduzione, non solo: il danno deve essere quantificabile sulla base di fatture o altri elementi oggettivi e deve essere conseguenza diretta della traduzione errata. E’ bene considerare che un errore apparentemente banale può bastare a causare un danno economico rilevante. Una parola sbagliata in copertina, ad esempio, può rendere necessaria la ristampa di un catalogo o di un manuale, attività che può facilmente far lievitare la pretesa risarcitoria nell’ordine delle migliaia o decine di migliaia di euro.
Come rispondere al cliente, quando contesta un errore? E’ necessaria massima prudenza con le parole, prestando attenzione, in particolare, a evitare ogni espressione che possa apparire come un intempestivo riconoscimento di colpa, almeno sino a quando non si sia ben chiarito il quadro delle proprie eventuali responsabilità e delle pretese risarcitorie della controparte. Riconoscere subito l’errore può essere un bel gesto sotto il profilo commerciale, ma è catastrofico sotto il profilo giuridico, poiché, una volta ammessa la colpa, diventerà difficilissimo o impossibile retrocedere.
La questione della contestazione degli errori porta con sé, inevitabilmente, quella dell’assicurazione di responsabilità civile: le polizze per traduttori non sono moltissime (prego i lettori di non chiedere nomi di compagnie, poiché non faccio segnalazioni specifiche). La scelta va ponderata in base alla tipologia di traduzioni che si svolgono, alla propria clientela e al proprio profilo di rischio, come qualunque altra attività professionale. Sui criteri di scelta della polizza segnalo questo >questo e >questo articolo, dedicati all’argomento.
In ogni caso, l’assicurazione, da sola, non basta. E’ necessario regolare correttamente sin da principio i rapporti con i clienti, allo scopo di prevenire i casi di contestazione e, se si verificano, avere risposte pronte da dare in un quadro chiaro. Buona norma è introdurre nel contratto che regola il rapporto una clausola che limiti il termine di contestazione e che lo leghi non al momento della scoperta del vizio, ma a quello della consegna. Ad esempio: «Il cliente ha l’onere di denunciare eventuali vizi palesi e occulti della traduzione entro 30 giorni dalla consegna.» Una clausola di questo tipo mette al riparo il traduttore da contestazioni che potrebbero pervenire dopo tempi lunghissimi (chi può dire, quando il cliente scoprirà eventuali errori?…). D’altra parte, dovrebbe indurre il cliente a eseguire subito un controllo dettagliato della traduzione, se sa che dopo il periodo di tempo indicato decade da ogni diritto di chiederne conto al traduttore.
E’ particolarmente importante avere l’abitudine di concordare con il proprio cliente le condizioni dell’incarico con un breve contratto scritto. Poche ma chiare clausole contrattuali bastano, a volte, a prevenire grossi problemi.
(Articolo pubblicato in originale il 24.6.2014, ripubblicato con aggiornamenti in 4.2.2019)
Irina Radu ha detto:
Buongiorno,
Ho trascritto per errore un codice numerico sulla traduzione. Il codice stesso non ha rilevanza per il territorio italiano, non è servibile, ma per rispettare l’atto originale lo avevo aggiunto. Come si può correggere dopo l’asseverazione?
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno. Non si può correggere, il fascicolo asseverato è inscindibile. Provi a prendere contatto con il cliente e segnali il fatto, decidendo insieme il da farsi. Se il codice non ha importanza per il seguito della pratica, si tratta a mio giudizio di un errore formale del quale non preoccuparsi eccessivamente. Cordiali saluti.
F. ha detto:
Buongiorno Luca,
Se un’agenzia di traduzione chiede un risarcimento (nei termini previsti ahimé dal contratto firmato), e il traduttore è assicurato, può negoziare un full and final settlement per impedire minacciati aumenti dei danni e poi chiedere il rimborso all’assicurazione? Oppure doveva passare tutto in mano all’assicurazione, che avrebbe trattato con il cliente? Questo è quello che mi sta dicendo il broker con cui ho concluso l’assicurazione di indennità professionale (suggerita dalla mia associazione professionae). Premetto che non mi era mai capitato di rivolgermi alle assicurazioni, neanche per l’automobile. Spero che accetterà questo messaggio se firmo con la sola iniziale. Le scriverò a parte con tutta la storia, che credo sia molto utile per i traduttori. Grazie.
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno,
Mi dispiace per il fatto avvenuto. Di principio, appena si verifica un caso coperto da assicurazione, bisognerebbe rivolgersi all’assicurazione stessa, anziché negoziare bilateralmente con il danneggiato. Bisognerebbe studiare il contratto e conoscere nel dettaglio le condizioni della Sua polizza. Non posso però dare consulenze personali, nemmeno in privato. Posso solo suggerirle di rivolgersi a un legale che analizzi bene il Suo caso specifico nel Suo Paese di domicilio. Se invierà altre informazioni sull’evento, le utilizzerò volentieri per un articolo informativo per i lettori, rispettando naturalmente l’anonimato, ma non mi è possibile fare valutazioni di merito sul caso individuale. Cordiali saluti e auguri per una rapida ricomposizione del caso. LL
Michela ha detto:
Buongiorno Luca,
A fine maggio ho affidato a una collega un lavoro che io non avevo tempo di fare, accettando il suo prezzo senza trattare nemmeno di un centesimo. Tale collega, oltre a consegnare con 2 giorni di ritardo, ha fornito una traduzione inservibile, che ho dovuto completamente rifare sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista della traduzione, in quanto, pur essendo un contratto, conteneva errori di comprensione, di battitura, di valuta e addirittura di cifre! Google avrebbe fatto un lavoro migliore!
Ho contestato subito la traduzione pensando di poter ragionare con la collega e fare in modo che sistemasse gli errori, anche chiedendo al cliente una dilazione del termine di consegna, ma mi è stato risposto che non aveva tempo e che il testo era troppo difficile. Avendoglielo inviato in visione poteva non accettarlo, eppure ha deciso di farlo comunque millantando esperienze a dir poco inventate.
Il termine di pagamento stabilito era 60 giorni f.m., quindi fine luglio. Non ho mai ricevuto la sua fattura e pensavo che, essendosi resa conto del disastro consegnato e del tempo che ho dovuto perdere per rifare la traduzione, avesse deciso bene di non fatturarla, sebbene io non avessi mai detto di non voler pagare.
Oggi, a termini non ancora scaduti, mi scrive il suo avvocato, allegando una fattura senza indicazione di tempistiche di pagamento e contestando il mancato pagamento. Le sembra normale? Come posso procedere? Grazie!
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno Michela,
Una risposta specifica potrà darla solo il Suo legale di fiducia, quando avrà visto esattamente lo scambio di scritti fra Lei e la Sua collega con cui Lei ha contestato i vizi della traduzione. E’ un passaggio fondamentale: deve avvenire entro certi tempi dalla scoperta dei vizi (se parliamo di diritto italiano, otto giorni, a meno che non sia stato pattuito un termine diverso) e in modo dettagliato, cioè precisando gli errori contestati (nel Suo caso, a quanto mi scrive, la traduzione era del tutto inservibile, poteva bastare elencare alcuni errori più gravi o allegare una copia della traduzione con gli errori evidenziati). Non è, per sé, prescritta una forma particolare, ma in questi casi è bene utilizzare un metodo di comunicazione che permetta di avere la prova che la controparte ha ricevuto la contestazione. Da quanto mi scrive, probabilmente esiste uno scambio di posta elettronica fra Lei e la Sua collega dal quale si può evincere la Sua contestazione e la presa di posizione della controparte. Peraltro, Lei ha agito correttamente, chiedendo innanzitutto alla collega di rettificare lei stessa gli errori, proposta che però non ha avuto esito risolutivo.
Data per avvenuta la Sua contestazione nei tempi e nei modi dovuti, formuli ora alla Sua collega la Sua proposta: può chiedere una riduzione del prezzo pattuito, oppure la risoluzione del contratto, che ha per conseguenza pratica la rinuncia totale della Sua collega al compenso pattuito, anche se, in questo caso, lei non potrà più utilizzare la traduzione, poiché, se si risolve il contratto, è come se fra voi due non vi fosse mai stato nulla (il problema però non sembra rilevante, qui, poiché la traduzione consegnata era inutilizzabile). Entrambe le possibilità non escludono di richiedere inoltre il risarcimento di un danno emergente o lucro cessante dimostrabile (ad esempio, una penale richiesta dal Suo cliente finale per il ritardo nella consegna). Non mi è possibile essere più preciso senza conoscere il caso nel dettaglio: Le consiglio senz’altro di consultare il Suo legale, anche perché, restando inerte, c’è il pericolo che la Sua collega ricorra per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento (sempre presumendo che il caso si stia svolgendo in Italia), facendo lievitare le spese legali e i disguidi.
Per prossime circostanze simili, posso suggerirle una cosa: appena si contesta un lavoro e si definisce il da farsi, è bene formulare immediatamente la proposta di riduzione del prezzo, oppure dichiarare la propria intenzione di risolvere il contratto, magari giungendo a una transazione con la controparte, per evitare di dover ricorrere alla risoluzione giudiziale, e riservarsi esplicitamente di richiedere eventuali danni ulteriori. Il punto debole che intravedo, nel caso che mi presenta, è aver presunto che il mancato invio della fattura significasse che la Sua collega aveva deciso da sola di rinunciare al compenso. Non era, visibilmente, il caso. Aver definito subito come procedere, una volta discussa la contestazione, avrebbe evitato la controversia.
Le auguro il miglior successo
Cordiali saluti
Luca
Federico Moncini ha detto:
Ringrazio per le spiegazioni. Normalmente io richiedo un termine di 5 giorni per la revisione della traduzione dopo la consegna. Credo che un’agenzia sia in grado di stabilire alcuni criteri utili sulla buona riuscita dell’elaborato. Mi è successo, purtroppo, di accettare reclami anche dopo un mese e mezzo, perché ci sono stati problemi o incongruenze, che vorrei evitare. Le agenzie si prendono tutto il tempo che vogliono per la richiesta di rettifica, anche per parole o correzioni superficiali. Ma dove sono i loro revisori? Senza poi parlare dei pagamenti, che oltre ad essere ridicoli sono posticipati a secondo delle loro esigenze.
Luca Lovisolo ha detto:
Per fissare i termini di tempo per le eventuali correzioni è bene fissare per iscritto le proprie condizioni di collaborazione con l’agenzia. Talvolta le agenzie stesse propongo delle condizioni prestampate, ma non bisogna dimenticare che sono negoziabili, perciò si possono adattare alle proprie esigenze. Lo stesso vale per le tariffe e le condizioni di pagamento. Se l’agenzia rifiuta di negoziare, è bene valutare con attenzione se sia il caso di proseguire nella collaborazione. Il traduttore ha tanta più forza contrattuale quanto più è specializzato nelle sue competenze e difficile da sostituire.