Con quali limiti eseguire e pubblicare una traduzione, se i diritti d’autore tutelano ancora l’opera che vogliamo tradurre? In molti casi, grazie al progresso tecnologico, pubblicare in proprio è diventata un’alternativa concreta alla collaborazione con una casa editrice, anche per i traduttori. Questo articolo tratta l’aspetto giuridico più delicato, il diritto d’autore di chi ha prodotto l’opera d’origine.
Le nuove tecnologie offrono a tutti, o quasi, la possibilità di trasformarsi in editori di se stessi. Se ciò vale per gli autori, può funzionare anche per i traduttori? Non si parla qui di piattaforme come la nota Babelcube e altre simili, alle quali è dedicato un precedente contributo (>qui). Le risposte avute a quell’articolo sono state di stimolo a trattare più da vicino le particolarità dell’istituto del diritto d’autore. Questo articolo guarda la questione dal punto di vista del traduttore che si lanci nel pubblicare una traduzione di un’opera straniera in proprio: i diritti d’autore come si regolano?
Cos’è il diritto d’autore
Sotto il profilo soggettivo, il diritto d’autore conferisce al creatore di un’opera la forza di pretendere un compenso economico (diritti patrimoniali) per l’utilizzo della medesima e il rispetto di alcuni diritti morali, in quanto «padre» della creazione stessa. Sotto il profilo oggettivo, il diritto d’autore rientra nella sfera della tutela della proprietà, in questo caso intellettuale, e in quella della protezione della personalità e dell’identità dell’autore.
In sintesi, l’autore può esigere di essere ricompensato materialmente per ogni utilizzo della sua opera e per le creazioni da essa derivate. In queste ultime è inclusa la traduzione in altra lingua. L’autore può altresì pretendere che l’opera non sia deformata o usata in modi che alterino il suo pensiero o tradiscano intenzioni e qualità della creazione.
Sono tutelate da diritto d’autore tutte le opere contraddistinte da creatività e originalità. Non è questo il luogo per addentarsi nelle infinite diatribe sorte su cosa distingua un’opera creativa e originale da un’altra che non lo sia. Qui dirò che la tutela è sempre presente sulle opere letterarie. Può estendersi alle banche dati, secondo determinati criteri, ma queste non sono, solitamente, oggetti interessanti per l’autopubblicazione.
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Le esclusioni dalla tutela
Vi sono generi di testo esclusi dalla tutela del diritto d’autore. Non sono tutelati, ad esempio, gli atti giudiziari e altri atti delle pubbliche amministrazioni, oppure la manualistica tecnica. Per questi testi, autopubblicare una traduzione non lede diritti d’autore, ma vi sono eccezioni: la tutela può essere invocata se i manuali presentano un sufficiente grado di inventiva e non si limitano a utilizzare parole e costrutti comuni.
E’ improbabile che sia tutelato un manuale scritto interamente con espressioni come «premere il bottone rosso,» «svitare la vite C» e simili. Saranno protetti, invece, un manuale scolastico o un saggio di diritto o di meccanica. Anche se hanno contenuto tecnico, in essi la creatività dell’autore prevale sulla mera rappresentazione di fatti. Non è infrequente, su questi aspetti, imbattersi in prese di posizione diverse e contraddittorie, anche nelle aule di tribunale.
Pubblicare una traduzione: diritti d’autore
Il diritto d’autore si articola, s’è detto, in una componente morale e in una patrimoniale. Per l’esistenza del diritto morale, prima di tradurre un’opera dobbiamo accertarci che l’autore acconsenta alla sua traduzione e diffusione in un’altra lingua. Inoltre, egli deve gradire di affiancare il suo nome a quello del traduttore. Un autore attento sa che una cattiva traduzione può compromettere la sua reputazione. Vorrà perciò accertare la qualità del lavoro, la sua destinazione e il profilo del traduttore.
In forza della componente patrimoniale del diritto d’autore, poi, l’autore ha il potere di pretendere un indennizzo economico per la traduzione della sua opera. Può trattarsi di un importo forfetario o di una percentuale sulle copie vendute. E’ libero di definirlo dispositivamente e di negoziarlo direttamente con editori e traduttori, oppure di affidarlo ad agenti o a specifiche società di amministrazione (in Svizzera, la >SUISA; in Italia, la >SIAE).
Provvedimenti recenti hanno liberalizzato la scelta della società di gestione dei diritti. Un autore non è più tenuto ad affidarsi in esclusiva alla società monopolista del suo Paese. Può accadere, perciò, che la ricerca debba estendersi oltre le sigle più comuni. Il ruolo di queste società riveste particolare importanza per le opere destinate alla rappresentazione. Rientrano in questa categoria le pièce teatrali e tutte le altre creazioni soggette a esecuzione dal vivo o a riproduzione meccanica.
Decadenza e alienabilità dei diritti d’autore
Come regola generale, il diritto patrimoniale d’autore ha una durata di settant’anni a decorrere dalla morte dell’autore. I libri di autori deceduti da più di settant’anni cadono nel cosiddetto «pubblico dominio» e possono essere tradotti, nei casi normali, senza particolari formalità. La durata di settant’anni è unificata a livello europeo, ma è sempre bene svolgere una preventiva ricerca in riferimento all’autore specifico. Ciò vale in particolare per gli autori extraeuropei: la situazione negli Stati uniti, ad esempio, richiede attenti accertamenti caso per caso. I diritti patrimoniali possono essere ceduti: il caso più comune è che l’autore ceda i propri diritti al suo editore.
I diritti morali dell’autore, al contrario, non sono soggetti a termine di decadenza. Fare uso scorretto di un’opera – ad esempio, tradurla per esporre l’autore a ludibrio oppure utilizzarla in contesti che disonorerebbero la sua memoria – può suscitare la reazione degli eredi. Questi ultimi sono legittimati attivi nel tutelare l’onore dell’autore scomparso e l’integrità delle sue creazioni, senza limite di tempo. Negli ordinamenti europei continentali, i diritti morali sono inalienabili: significa che non possono essere ceduti, a differenza di quelli patrimoniali. La cessione è possibile negli ordinamenti di Common Law, con conseguenze che possono essere fastidiose per l’autore.
Pubblicare una traduzione: i diritti d’autore del traduttore
Il traduttore matura un proprio diritto d’autore sulla traduzione di un’opera tutelata. Significa che il traduttore, a sua volta, avrà sulla sua traduzione le stesse prerogative che l’autore ha sull’opera originale. E’ facile intuire che da questa doppia tutela possono sorgere situazioni di conflitto. L’autore potrebbe esigere che il traduttore rinunci ai propri diritti, per trasferirli in capo a sé. E’ ciò che accade, ad esempio, se si traduce per una delle più note piattaforme di contatto fra autori e traduttori, citata in apertura.
Oppure: se i diritti restano in capo al traduttore e l’autore decide di ritirare dal mercato l’opera in lingua originale, cosa accadrà della traduzione? Queste eventualità vanno previste in dettaglio negli accordi che si stipuleranno fra autore e traduttore.
Prima di tradurre un testo per pubblicarlo in proprio è indispensabile, in conclusione, accertare queste circostanze:
- L’opera è, per il suo genere, tutelata da diritto d’autore?
- L’autore è vivente o morto da meno di settant’anni (o altri termini vigenti nel Paese interessato)?
- Chi è il titolare dei diritti di traduzione, se non sono scaduti?
I diritti d’autore: a chi chiedere informazioni
Le fonti d’informazione primarie possono essere l’autore stesso, se in vita, oppure gli eredi, se noti. Altri soggetti informati possono essere il suo editore, gli agenti letterari e le società nazionali di gestione dei diritti. Se un traduttore decide di tradurre e pubblicare in proprio un’opera tutelata, dovrà stipulare un accordo con il soggetto titolare dei diritti e fissarlo in un contratto in forma scritta, a propria tutela. Sarà utile chiedere assistenza a uno studio legale specializzato in questa particolare branca del diritto.
E’ tutto più semplice, se si sceglie di tradurre e pubblicare un testo non tutelato da diritto d’autore. Come abbiamo visto, ciò dipende dalle sue caratteristiche o dal tempo trascorso dalla scomparsa dell’autore. E’ comunque consigliabile prestare attenzione alle opere frutto di revisione, rielaborazione o cooperazione. Sarà bene accertare che non vi siano altri soggetti, oltre all’autore principale, che potrebbero avervi delle pretese, come fotografi, illustratori, revisori.
Le indicazioni contenute in questo articolo sono pensate per il caso di autopubblicazione da parte del traduttore. Tuttavia, può essere consigliabile che il traduttore svolga comunque una ricerca sullo stato dei diritti d’autore sul testo che desidera tradurre, anche se intende proporlo a una casa editrice. Potrebbe emergere che l’autore non è disposto a cedere i diritti di traduzione o che questi sono già stati acquisiti da qualche casa editrice, anche se non sono ancora utilizzati. Un chiarimento preventivo eviterà delusioni e perdite di tempo, sia per il traduttore sia per l’editore.
I termini di decadenza dei diritti, al di là del termine generale di 70 anni dalla morte dell’autore, possono subire prolungamenti o eccezioni. In alcuni Paesi possono vigere norme particolari. E’ sempre raccomandabile svolgere una ricerca presso le autorità degli Stati interessati, prima di pubblicare una traduzione. Si eviteranno fastidiose richieste ex post di risarcimento del danno e ritiro dell’opera.
(Articolo pubblicato in originale il 26.11.2016, ripubblicato con aggiornamenti il 7.8.2021)
Luca Lovisolo ha detto:
IMPORTANTE – Ringrazio tutti i lettori per i molti commenti a questo articolo. In questa sede non è possibile dare consulenze su progetti editoriali specifici. L’articolo ha finalità di informazione generale, per richiamare l’attenzione sui principali aspetti del diritto d’autore. Invito altresì a non scrivermi in privato con richieste di consulenza, poiché per ragioni di tempo non mi sarà possibile rispondere. Nell’articolo e nelle risposte ai numerosi commenti si trovano già molte indicazioni. A coloro che desiderano informazioni per progetti editoriali concreti consiglio vivamente di rivolgersi a uno studio legale specializzato in materia, nel proprio Paese, allo scopo di avere risposte specifiche in merito all’eventuale tutela e gestione dei diritti. Da parte mia, per le limitazioni dovute ai miei impegni professionali e allo scopo di questa pubblicazione, non mi è possibile fare di più. Per questo motivo i commenti a questo articolo sono chiusi. Grazie a tutti per la fiducia e la comprensione. LL
Marco Mantovani ha detto:
Buongiorno, Luca!
Le scrivo per avere cortesemente qualche indicazioni a proposito di un paio di libri che vorrei tradurre dal francese ed autopubblicare:
– il primo è del 1884 e l’autore è deceduto nel 1892. Da un controllo dell’SBN non risulta nulla di tradotto dell’autore.
– il secondo libro è del 1958 (riedito nel 1978) e l’autore è deceduto nel 2002 ed anche in questo caso nulla è stato tradotto in italiano. Gli eredi dell’autore sono viventi.
Grazie! Un cordiale saluto,
Marco
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno Marco,
Sinteticamente: se l’autore è morto da più di settant’anni, di principio il testo è di pubblico dominio, perciò non dovrebbero esserci problemi. Consiglio in ogni caso una consulenza preventiva presso uno studio legale specializzato nel Suo Paese. Per quanto riguarda l’autore deceduto nel 2002, naturalmente dovrà procurarsi il consenso e versare i diritti agli eredi o all’eventuale agenzia che li detiene. Il fatto che sinora nulla sia stato tradotto in italiano, non rileva. Cordiali saluti. LL
Manuel Giovanardi ha detto:
Dottor Lovisolo,
sono capitato sul suo blog dopo molto tempo speso in ricerche in merito alla legislazione sui cosiddetti “diritto d’autore”, “diritto di riproduzione” ecc. Mi rendo conto del fatto che gli argomenti che le sottoporrò non siano esattamente pertinenti con il tema da lei proposto. Le proporrò almeno un caso concreto:
1) Ho in casa un libro di testo per l’apprendimento dell’inglese tecnico (relativo all’ambito elettrico/elettronico), che riporta al suo interno parti di articoli tratti da riviste del settore o da giornali del mondo anglosassone, inerenti l’ambito in questione. Sono stati riadattati (forse anche semplificati per facilitarne la comprensione). Ora le domando: posso io tradurre liberamente di questi testi, incorporati in questo testo, tratti a loro volta da riviste, giornali ecc., per il solo scopo didattico (traduco per imparare l’inglese), senza andare a diffondere questi testi in rete o mediante qualsiasi altro mezzo?
Altro quesito: I testi di autori decduti da più di 70 anni (es. 1938) possono essere liberamente tradotti per scopo didattico (avrei infatti intenzione di tradurre “The Jungle Book” di J. R. Kipling, deceduto nel 1936).
Non andrei infatti a pubblicare o diffondere a mezzo stampa o tramite la rete tale traduzione, la conserverei su supporto cartaceo o al più in formato elettronico.
La ringrazio molto. Buon lavoro.
Luca Lovisolo ha detto:
Gentile Manuel,
La traduzione a uso esclusivamente privato, non pubblicata e non messa in circolazione (né gratuitamente né a fini di lucro), non ricade nella tutela del diritto d’autore. Non bisogna uscire, però, dall’uso strettamente privato. Cordiali saluti. LL
Davide Knecht ha detto:
Buongiorno,
Io e una mia amica, ticinesi, stiamo pensando di aprire una piccola casa editrice italo-ticinese per un mercato di nicchia legato alle traduzioni letterarie di alcuni autori sconosciuti al pubblico italofono. Tra i primi scrittori che ci piacerebbe tradurre c’è un autore francese morto nel 1938. Fanno quindi più di 70 anni dalla sua morte. Il testo è scaricabile legalmente da internet ed è introvabile in versione cartacea in praticamente tutte le librerie francesi e italiane. Recentemente, però, abbiamo scoperto una traduzione datata del 1903, edita da Mondadori, anch’essa introvabile se non negli albi da collezionisti. C’è stata una riedizione della traduzione negli anni ’60 in versione italiana. In un caso del genere, pubblicare una seconda traduzione potrebbe crearci dei problemi?
Cordialmente,
Davide
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno Davide,
Se l’opera è di pubblico dominio, come sembra essere quella che Lei cita, è possibile farne e pubblicarne altre traduzioni. La nuova traduzione dovrà naturalmente essere completamente diversa da quelle già esistenti, onde non incorrere nel rischio di plagio delle traduzioni già pubblicate. Come già suggerito sopra, è bene poi prestare attenzione a svolgere la nuova traduzione basandosi rigorosamente sul testo originale ed escludendo note, integrazioni o altre parti aggiunte da revisori, critici o illustratori. Più in generale, se desidera iniziare un’attività editoriale, mi permetto però di suggerire di individuare uno studio legale specializzato al quale far valutare in modo adeguatamente mirato ogni progetto di pubblicazione, per avere un parere scritto vincolante ed evitare spiacevoli contestazioni successive alla pubblicazione. Per una casa editrice, anche piccola, la gestione dei diritti d’autore è una funzione di importanza centrale. Cordiali saluti. LL
Ileana ha detto:
Gentile Luca,
Mi chiedevo: in caso volessi pubblicare su internet, per esempio in un blog, delle traduzioni di opere inedite in Italia, dovrei ricevere il consenso scritto dell’autore? Sarei vincolata a qualche diritto d’autore sulla traduzione? Mi è capitato, per hobby, di tradurre alcuni racconti e brevi libri e stavo pensando di renderli disponibili su internet, in caso qualcuno fosse interessato, giusto per condividere, non ci guadagnerei nulla.
In caso ciò si potesse fare, se un domani un’opera da me già tradotta venisse pubblicata in Italia con altra traduzione da una casa editrice, dovrei toglierla poi dal blog? Le lingue da cui traduco sono Inglese e Spagnolo quindi rientrano nell’ambito europeo. La ringrazio sin d’ora per la disponibilità.
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno Ileana,
Il diritto dell’autore dell’opera in lingua originale ad avere il controllo morale sull’uso dell’opera (e quindi anche sulla traduzione) e un provento economico dalla traduzione della sua opera in altra lingua valgono indipendentemente dal supporto (carta, Internet, libro elettronico, blog…) e dall’eventuale gratuità della distribuzione finale della traduzione. In poche parole, il principio di diritto è che l’autore è il dominus morale ed economico della propria opera: potrebbe anche non gradire che un suo racconto sia tradotto in italiano, oppure potrebbe preferire un altro traduttore o non volere che il suo libro sia pubblicato in Rete. Dal punto di vista economico, se Lei ritiene di distribuire gratuitamente la traduzione, ciò non obbliga l’autore a cederle gratuitamente i diritti per farlo. Certo, è possibile che se Lei spiega all’autore che intende pubblicare e distribuire la traduzione in forma gratuita, l’autore sia più ben disposto a darle il permesso di farlo, ma questa possibilità non va data per scontata; sinceramente, anzi, non lo ritengo molto probabile, soprattutto se l’autore è di una certa importanza.
Se Lei pubblica sul Suo blog una traduzione, poi l’autore ne cede i diritti a un editore e questi ne pubblica un’altra, svolta da un altro traduttore, Lei potrebbe essere tenuta a rimuovere la Sua traduzione. Ciò perché, di principio, i contratti per la cessione dei diritti di traduzione sono esclusivi. L’autore cederà il diritto di traduzione in via esclusiva all’editore, non potrà darlo contemporaneamente a Lei per via dell’esclusiva e l’editore, da parte sua, non gradirà che ci siano in circolazione traduzioni concorrenti.
L’unico modo in cui Lei potrebbe pubblicare un testo tradotto senza ricadere nella protezione del diritto d’autore è che Lei pubblichi brevi estratti a scopo dimostrativo o di studio: alcuni capoversi di un racconto per mostrare la Sua abilità come traduttrice, sui quali svolge una critica letteraria o illustra problemi di traduzione. Per definire la «brevità» di questi estratti non vi è un valore assoluto. Deve trattarsi di una lunghezza ragionevolmente commisurata e strettamente necessaria allo scopo. La lunghezza della citazione deve restare limitata alle finalità dimostrative, di studio o di analisi. La fonte andrà comunque sempre citata nei modi consueti. Questi casi sono esclusi dall’applicazione della disciplina del diritto d’autore, ma non bisogna eccedere tali limiti.
Cordiali saluti e buon lavoro! LL
Antonio Randazzo ha detto:
Hans-Peter Drögemüller, deceduto nel 2015, è autore del testo in lingua tedesca Syrakus, topografia e storia di una città greca, stampato nel 1969, quindi 48 anni fa. Da privato cittadino sto facendo tradurre il testo a mie spese così come a mie spese vorrei farlo stampare per distribuirlo gratuitamente a chi lo desidera e alle biblioteche di Siracusa, al solo scopo di far conoscere meglio la storia e l’archeologia. Pare che i diritti siano della Carl Winter Universitätsverlag di Heildeberg, che stampò il testo originale. Ho chiesto loro l’autorizzazione e hanno richiesto una cifra per me esosa, 10 euro più IVA a pagina tradotta. Trattandosi di un testo scolastico (universitario) e per studiosi chiedo: non essendoci scopo di lucro ne altri scopi, se non l’amore per la mia città, e il testo non sarà commercializzato ma donato, è possibile tradurlo e stamparlo nonostante sia espressamente scritto: Alle Rechte vorbehalten. © 1969. Carl Winter Universitätsverlag, gegr. 1822, GmbH., Heidelberg Photomedianische Wiedergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch den Verlag? Come posso eventualmente ovviare senza incorrere in penalità? Ciò che faccio è all’insegna della gratuità e condivisione. Grazie.
Luca Lovisolo ha detto:
Pur apprezzando le Sue ottime intenzioni, posso solo consigliarle vivamente di astenersi dal tradurre e distribuire l’opera senza il consenso di chi ne detiene i diritti. Ciò vale, a maggior ragione, se l’editore, interrogato nel merito, ha già risposto nei termini indicati (devo dire, d’altra parte, che a una prima analisi il corrispettivo richiesto non sembra particolarmente elevato). Se Lei ritiene che il libro sia di interesse pubblico per la Sua città, provi a richiedere un contributo a qualche ente locale per coprire le spese di pubblicazione. Non vedo altra soluzione. LL
Beatrice ha detto:
Dr. Lovisolo,
La ringrazio per la pronta ed esaustiva risposta. Sì, immaginavo di dovermi rivolgere a un avvocato e non mancherò di farlo, nel caso decidessi di procedere con l’autopubblicazione. Comunque, giusto a titolo informativo, l’autore in questione era di nazionalità canadese. Grazie. Beatrice
Beatrice ha detto:
Buongiorno,
Ho da poco iniziato a occuparmi di traduzione letteraria e le sarei grata se potesse chiarirmi i seguenti punti:
1) C’è un autore morto nel 1944 che io amo molto e sto già traducendo per una casa editrice. Di questo autore vorrei tradurre il più possibile, ma, data la difficoltà a trovare sempre qualcuno che sia disposto a pubblicare ciò che io propongo, vorrei capire se, in caso di auto-pubblicazione, per ogni opera devo fare un’indagine per non ledere i diritti d’autore, e, in tal caso, qual è la figura preposta.
2) Nel caso di una nuova traduzione per un testo già edito in passato in Italia (sempre stesso autore), cambia qualcosa? Oppure l’iter è il medesimo?
Spero di esser stata chiara e la ringrazio fin d’ora per i preziosi consigli che vorrà darmi.
Beatrice
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno Beatrice,
Se l’autore è morto nel 1944, cioè da più di settant’anni, nei casi normali tutte le sue opere sono di pubblico dominio. Lei non cita la nazionalità dell’autore, che è un criterio determinante per comprendere se si applichi o no il termine generale dei settant’anni. La normativa statunitense, ad esempio, è più complessa, poi bisogna tenere conto dei principi di applicabilità transnazionale, particolarmente se parliamo di rapporti extra Ue. Se Lei è certa che l’opera che sta traducendo per la casa editrice è di pubblico dominio nel Paese di pubblicazione (potrà chiederne conferma, semmai, alla casa editrice stessa), lo sono anche le altre opere dello stesso autore. Presti attenzione però all’eventuale presenza di revisioni, integrazioni, note a piè di pagina, pre- o postfazioni. La Sua traduzione dovrà avvenire sul testo originale: eventuali edizioni critiche potrebbero ancora essere tutelate, sulle parti frutto del lavoro del revisore, commentatore o illustratore.
Se traduce un’opera di pubblico dominio della quale esiste già una traduzione italiana pubblicata, la Sua traduzione dovrà discostarsi in modo evidente da quella già esistente, per evitare contestazioni di plagio. Se il diritto d’autore sul testo in lingua originale è scaduto, non vuol dire che lo sia anche quello sulla traduzione italiana già esistente, che pertanto non può essere riprodotta. Come ho detto sopra, però, prima di iniziare progetti di autopubblicazione, soprattutto nei casi di autori deceduti in periodi così prossimi alla scadenza dei diritti o in altri casi-limite, consiglio caldamente di rivolgersi a qualche studio legale specializzato che possa dare una risposta analizzando il caso specifico. L’alternativa è rivolgersi agli uffici della proprietà intellettuale: ogni Paese ha il proprio, dovrà perciò fare una ricerca mirata per il Paese di provenienza del Suo autore. Cordiali saluti. LL
Giuseppe Ronchi ha detto:
Gentile Luca,
le volevo chiedere conferma di un problema legato alla traduzione di testi classici su cui mi sono confrontato con tesi contrastanti. Volevo sapere la durata dei diritti di traduzione dei testi classici ( cioè di testi scritti da autori deceduti da più di 70 anni); al riguardo non trovo riscontro a certe informazioni che mi danno persone che lavorano nel settore secondo le quali questo diritto avrebbe una durata solamente di 20 anni e non di 70.
le sarei grato se mi potesse aiutare.
Giuseppe
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno,
E’ molto difficile dare indicazioni sulla scorta di informazioni così vaghe. In particolare, il termine «classici» non ha alcuna valenza giuridica. La distinzione è tra opere di pubblico dominio e opere tutelate. Vi sono opere del Novecento che si possono certamente ascrivere ai «classici» del canone letterario, ma che sono ancora tutelate, poiché l’autore è morto da meno di 70 anni. Presumo comunque che Lei si riferisca a opere di autori scomparsi da più di 70 anni, perciò, nei casi più comuni, ormai di pubblico dominio. Nella legislazione italiana, il termine di 20 anni compare in alcuni casi riguardanti le opere pubblicate per conto di organi dello Stato o enti senza fini di lucro e da essi finanziate, oppure in merito alla tutela delle opere fotografiche. 20 anni è anche la durata massima imposta dalla legge al contratto di edizione a termine. Quest’ultimo, però, non riguarda il diritto d’autore in sé, come diritto assoluto erga omnes, ma il rapporto giuridico relativo tra autore ed editore per la cessione dispositiva di tale diritto. Come ho già scritto in una precedente risposta, se Lei si trova dinanzi a un caso concreto, Le consiglio senz’altro di rivolgersi a uno studio legale specializzato nelle Sue vicinanze, affinché si chini sul Suo caso specifico e Le dia un parere vincolante. Ciò può richiedere un piccolo investimento, ma serve a prevenire noie future. In questa sede, pur con tutta la buona volontà, ha poco senso entrare nel dettaglio, lo scopo è dare le informazioni generali utili per quanto possibile all’insieme dei lettori. Cordiali saluti. LL
Masina Depperu ha detto:
Gentile Luca,
ho ultimato insieme alla mia classe, sono un’insegnante di inglese alle superiori, una traduzione dall’inglese all’italiano di un’opera inedita del 1852 messa a disposizione free online e open access da un’università nord americana. Mi sembrerebbe gratificante per i ragazzi, la nostra scuola, ma perché no anche per il pubblico italiano far circolare la traduzione con una pubblicazione sia ebook che cartacea non a scopo di lucro ma di diffusione gratuita. Essendo l’autore morto da più di un secolo, mi sembrerebbe che non ci siano le condizioni per chiedere royalty, o mi sbaglio? come mi consiglierebbe di agire?
La ringrazio molto.
Cordiali saluti
Masina
Luca Lovisolo ha detto:
Buongiorno Masina,
Poiché l’opera è del 1852, sembrerebbe non esserci copertura di diritti d’autore, con le seguenti riserve:
– Mi parla di un’opera «inedita:» non comprendo se «inedito» si riferisce al testo originale (che, in questo caso, sarebbe un manoscritto) o al fatto che non ne esiste ancora una traduzione italiana. Se il testo in lingua originale è pubblicato, occorre verificare che non ci siano diritti di revisori o illustratori, in aggiunta a quelli dell’autore, che potrebbero ancora non essere scaduti. Se il testo fosse frutto di revisione o integrazione da parte di un revisore, ad esempio, oppure se vi fossero un’introduzione, una postfazione, delle note a piè di pagina o delle illustrazioni, occorrerebbe accertare la titolarità dei diritti su tali parti dell’opera, che eventualmente andrebbero escluse dalla traduzione e pubblicazione in italiano.
– Nel Suo messaggio non è precisata la nazionalità dell’autore. Se l’autore è statunitense, esiste una possibilità residuale che l’opera sia ancora coperta da diritti, a certe specifiche condizioni, in quanto opera pubblicata prima del 1923. Si tratta di casi molto rari e, se anche così fosse, la probabilità che qualcuno rivendichi dei diritti è piuttosto bassa, per il tempo trascorso, ma non può essere esclusa del tutto. Può eventualmente fare una ricerca presso l’US Copyright office (www.copyright.gov).
Qui posso dare solo indicazioni generali. Le suggerisco vivamente di raccogliere informazioni in modo specifico per l’opera che intende pubblicare, prima di procedere. Intanto potrebbe chiedere informazioni alla stessa università nord americana che rende disponibile l’opera, ponendo loro un quesito circostanziato spiegando le Sue intenzioni. Non esiti, infine, a consultare uno studio legale specializzato in materia (non tutti lo sono), per avere un parere specifico. Può costare qualche soldo, ma può evitarle noie anche fastidiose, nel caso che qualcuno elevasse pretese. Cordiali saluti. LL
Giulio Fabricatore ha detto:
Gent.mo Luca,
ho appena finito di tradurre dal tedesco un romanzo di un noto autore, opera coperta dal diritto d’autore. Di tale opera è stata pubblicata nel 1997 una traduzione per una notissima casa editrice. Tale traduzione italiana è da molti anni scomparsa dal mercato. La mia domanda è: i diritti editoriali su una traduzione si riferiscono a quella specifica traduzione o si estendono a qualsiasi traduzione (anche nuova e diversa) di quella stessa opera? Le faccio miei complimenti per la sua disponibilità e la ringrazio in anticipo. GF
Luca Lovisolo ha detto:
Gentile Giulio,
Il fatto che la traduzione non sia più in commercio non dice nulla sullo stato dei rapporti giuridici tra l’autore (o i suoi eredi) e l’editore italiano. Su una traduzione gravano due tipi di diritti: quello dell’autore del testo originario, che riguarda tutte le traduzioni (deve approvare e ricevere un riconoscimento economico su qualunque traduzione da chiunque svolta), e quello del traduttore, che riguarda la singola traduzione. Se Lei pubblica la Sua nuova traduzione, non lede il diritto d’autore dell’altro traduttore sulla traduzione già esistente (salvo situazioni particolari), ma quello dell’autore dell’opera originaria sì. Teoricamente un autore può concedere il diritto di traduzione a un numero infinito di traduttori, ma nei fatti, per ragioni di efficienza economica, nascono rapporti di esclusiva tra l’autore (o chi lo rappresenta) e un solo editore per ciascuna lingua. Anche il traduttore potrebbe essere legato direttamente all’autore in qualche forma di esclusiva. Il legame di esclusiva può perdurare anche dopo l’esaurimento o l’uscita dal mercato della traduzione. Le consiglio vivamente, perciò, di contattare l’autore (se in vita) o i suoi eredi, oppure l’editore italiano, per conoscere lo stato dei rapporti giuridici esistenti su tale testo, eviterà di incappare in spiacevoli inconvenienti. Se l’editore ha ritenuto di lasciar uscire dal mercato la precedente traduzione, ciò potrebbe anche essere avvenuto perché la ritiene non più adeguata. Avere un traduttore che gliene propone una nuova potrebbe non dispiacergli. E’ una mera ipotesi, ma non trascurerei di tentare questa opportunità. Cordiali saluti. LL
Daniele ha detto:
Gent.mo Luca, sto traducendo un’opera dal tedesco tutelata da diritti.Essi sono stati acquisiti da una casa editrice italiana con la quale ho firmato un regolare contratto.Ora mi chiedo, i diritti di traduzione possono essere acquisiti anche da un’altra casa editrice italiana o sono in esclusiva? La ringrazio.
Luca Lovisolo ha detto:
Gentile Daniele,
L’autore è libero di gestire i diritti come preferisce, perciò teoricamente può cederli anche in via non esclusiva. Nei fatti, però, gli editori normalmente esigono la cessione esclusiva, almeno per un certo numero di anni, poiché la possibilità che la stessa opera possa essere tradotta e pubblicata in una stessa lingua anche da altre editrici comprometterebbe il loro investimento. Verifichi, in questo senso, le clausole del contratto, ma ritengo difficile che la cessione possa essere avvenuta senza che l’editore si sia garantita l’esclusiva. Cordiali saluti. LL
Veronica ha detto:
Buongiorno,
Sto valutando di autopubblicare la traduzione di un’opera americana liberamente scaricabile da Progetto Gutenberg. I due autori sono deceduti rispettivamente nel 1924 e 1933, quindi nessun problema. Il libro in questione contiene l’introduzione di un autore deceduto nel 2008, tuttavia il sito riporta la seguente dicitura: “This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License […]” Posso stare tranquilla o meglio escludere l’introduzione? Grazie.
Luca Lovisolo ha detto:
Gentile signora,
Fino al 1976 vigevano negli Stati uniti norme piuttosto diverse da quelle europee, solo da quella data le due legislazioni si sono avvicinate. Nel 1998 è stato poi introdotto il noto Digital Millennium Copyright Act, che ha portato altre novità riguardanti in particolare l’ambito digitale. A una prima analisi ritengo che i due autori che Lei segnala possano essere considerati di pubblico dominio, ma Le consiglio in ogni caso di fare qualche ricerca a partire dal US Copyright Office (www.copyright.gov), per avere la piena certezza della disponibilità di queste opere. Questa sembrerebbe trovare conferma nella licenza del Project Gutenberg, ma vi sono delle variabili relative a possibili richieste di prolungamento del copyright che sarebbe meglio accertare. Quanto all’introduzione dell’autore defunto nel 2008, da come descrive la situazione sembrerebbe incluso nella stessa licenza, ma sarebbe bene sapere quali rapporti lui o i suoi eredi hanno regolato con il Project Gutenberg e come. Se tale introduzione non è essenziale alla comprensione del libro, potrebbe essere prudente escluderla dalla traduzione, se non intende imbarcarsi in ricerche ulteriori. Le suggerirei quasi di… scrivere Lei stessa una nuova introduzione, come traduttrice. Quando avrà tradotto l’opera la conoscerà molto bene e potrà senz’altro fare interessanti considerazioni introduttive per i lettori. Cordiali saluti. LL