Rescissione, risoluzione, recesso… «Rescindere un contratto» è un’espressione usata molto spesso anche nel linguaggio quotidiano, in modo quasi sempre inadeguato. La «rescissione» si verifica in situazioni particolari e piuttosto rare, tra i casi di contestazione di un contratto. Anche nella traduzione, termini diversi corrispondono a diverse cause di interruzione di un rapporto contrattuale.
«La ditta XY ha rescisso il contratto con il fornitore,» oppure: «Ho rescisso il contratto del cellulare.» Forse perché suona più tecnico e ricercato di altri, il termine rescindere è di uso comune, per indicare la fine innaturale di un rapporto contrattuale. Vediamo in quali, limitate situazioni è corretto parlare di rescissione, a differenza delle altre cause di interruzione o contestazione di un contratto. Le fattispecie sono simili, in Svizzera e in Italia.
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Il termine rescissione si riferisce a tre fattispecie precise. Lo scioglimento di un contratto che era stato concluso in una situazione in cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale (art. >1447 Codice civile IT), oppure quando vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio (art. >1448 CC IT). Da notare che la sproporzione deve essere originaria, cioè presente al momento della conclusione del contratto, non intervenuta successivamente. Un terzo caso di rescissione concerne il diritto successorio.
Perché rescissione, non recesso o risoluzione: due esempi
Spieghiamoci con due esempi. Il signor A, in stato di bisogno per gravi difficoltà economiche, vende la propria automobile al signor B. Quest’ultimo, approfittando del bisogno di A di incassare denaro, acquista l’auto a un prezzo molto inferiore a quello di mercato, sapendo che A è costretto ad accettare.
Secondo esempio: Tizio, in stato di pericolo perché ammalato gravemente, ha necessità dell’intervento del medico Caio. Conoscendo la condizione di Tizio, Caio richiede per il suo intervento un compenso sproporzionato, sapendo che Tizio è disposto a pagare qualunque cifra pur di ottenere il suo consulto.
Le parti che subiscono queste condotte perché si trovano in una condizione di debolezza rispetto all’altro contraente possono rivolgersi al giudice e chiedere la rescissione del contratto. In conseguenza, il contratto viene sciolto e ridefinito a condizioni eque. Per questi motivi, la rescissione si distingue da altre possibilità di contestazione di un contratto, come la risoluzione o il recesso.
La rescissione può essere evitata se la persona che ha approfittato del bisogno o pericolo della controparte accetta spontaneamente di adeguare le sue pretese. Nei nostri esempi: il compratore dell’automobile versa al venditore la differenza rispetto al valore di mercato; il medico risarcisce all’ammalato la somma in eccesso rispetto a un normale intervento.
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Da osservare anche la distinzione fra stato di bisogno e stato di pericolo, che rappresentano due situazioni diverse, come si vede dagli esempi. Il bisogno si riferisce a una carenza materiale, ad esempio economica; il pericolo indica una circostanza che pregiudica l’integrità fisica o la vita. Questi termini devono essere usati con attenzione, non sostituiti da sinonimi (necessità, esigenza, rischio…), che non costituiscono le fattispecie di cui si parla e lasciano chi legge nell’incertezza.
Il diritto successorio e le analogie tra Italia e Svizzera
Un caso diverso di rescissione concerne il diritto successorio. La rescissione della divisione ereditaria interviene quando uno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto, rispetto alla quota spettante (art. >763 CC IT). Il patto di divisione, perciò, viene rescisso dal giudice e deve essere riformulato. Si sarà notato che in tutti i casi di rescissione – a differenza, ad esempio, dei casi di risoluzione o recesso – si è in presenza di qualche iniquità o sproporzione che lede l’interesse di una parte sin dall’origine dei patti stipulati.
Ho citato, per praticità, il diritto italiano, poiché contiene i riferimenti più espliciti, ma anche il diritto svizzero in lingua italiana parla di rescissione in fattispecie analoghe (si vedano, in materia, gli articoli >638 segg. del Codice civile svizzero sulla contestazione della divisione ereditaria). Una differenza tecnicamente importante fra i due ordinamenti, che però poco rileva per l’attività di traduzione, è la diversità in riguardo alla retroattività dell’azione rescissoria.
Sebbene lo si usi molto spesso per indicare la fine innaturale di un rapporto contrattuale, il termine rescissione non è neutro. Evoca circostanze specifiche e non frequenti di contestazione di un contratto. Situazioni più comuni della rescissione sono, in realtà, la risoluzione, il recesso, l’annullamento e la disdetta.
Tutti i termini che indicano la contestazione, la perturbazione o la fine di un contratto costituiscono fattispecie precise e non sempre sovrapponibili fra gli ordinamenti dei diversi Stati. Anche nella traduzione, perciò, devono essere scelti analizzando ogni singolo caso, per non richiamare situazioni non corrispondenti ai fatti.
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(Articolo pubblicato in originale il 22.6.2015, ripubblicato con aggiornamenti il 3.5.2024)
Stefania Albrizio ha detto:
La ringrazio sentitamente per la chiarezza e l’utilità del Suo articolo, molto apprezzato.
Certi distinguo fanno davvero la differenza.
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie per il Suo apprezzamento. LL
Gabriella ha detto:
Sempre competente, grazie!
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie a Lei per l’apprezzamento. LL
Nicola ha detto:
Complimenti per l’articolo, semplice e chiaro!
Luca Lovisolo ha detto:
Grazie per la Sua attenzione. Cordiali saluti. LL