Diventare traduttore giurato: perché non si può

Come diventare traduttore giurato: falso problema
In Italia e Canton Ticino diventare traduttore giurato non è possibile | © Fotolia

«Come diventare traduttore giurato?» è una domanda-tormentone per tutti coloro che lavorano nel settore linguistico legale. La figura del traduttore giurato non esiste, in Italia e in Canton Ticino, sebbene venga citata anche su siti e presentazioni di operatori del settore. Le differenze sono importanti, non conoscerle può causare problemi sia al traduttore sia a chi richiede una traduzione giurata.


Il giuramento di fedeltà e verità di una traduzione è richiesto quando essa serve come atto di fede pubblica e pertanto risponde a un pubblico interesse. Se una traduzione viene usata in un procedimento giudiziario, tale interesse è la tutela del corretto esercizio della giustizia, che verrebbe leso da una traduzione infedele. Anche la traduzione di un documento di identità, di un diploma di laurea o di una carta di circolazione di un autoveicolo serve un interesse pubblico: avere certezza dell’identità di una persona straniera o del titolo di studio di un medico laureato all’estero, sapere a chi è intestata un’automobile che deve essere reimmatricolata in un altro Paese.

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Il traduttore che produce queste traduzioni presta un giuramento con il quale attesta di aver detto la verità – cioè di aver tradotto esattamente il contenuto del documento – e di aver svolto fedelmente l’incarico affidatogli, consapevole che il suo lavoro fa fede pubblica. Il giuramento può avvenire in forme diverse da Paese a Paese e non ovunque fa diventare traduttore giurato chi lo presta. Tuttavia, il giuramento è sempre un atto solenne: significa che deve essere compiuto secondo formalità previste dalla legge, a pena di nullità. Per quanto riguarda l’Italia, un giuramento avviene pronunciando dinanzi a un pubblico ufficiale la formula che adempie i requisiti dell’art. 193 del >Codice di procedura civile:

«Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità» (Art. 193 CPC IT).

Come diventare traduttore giurato dove è possibile, come giurare dove non lo è

Per comprendere le differenze tra Paesi nei quali esiste la figura di traduttore giurato e quelli in cui è sconosciuta, è necessario distinguere tra giuramento generale e giuramento speciale (detto anche giuramento ad hoc). Un giuramento generale si presta una sola volta, vale per tutti gli atti compiuti con le prerogative che conferisce e non dovrà essere ripetuto; un giuramento speciale vale solo in uno specifico contesto e dev’essere prestato ogni volta che se si compiono atti che lo richiedono.

Luca Lovisolo, Tredici passi verso il lavoro di traduttore
«Tredici passi verso il lavoro di
traduttore» – La guida di Luca Lovisolo

In Paesi come la Germania o altri Stati del Nord Europa il traduttore si dice «giurato» perché, al momento dell’iscrizione all’albo dei traduttori tenuto dai tribunali, supera un esame di Stato e presta un giuramento generale di fedeltà, secondo procedure che variano localmente nei dettagli. Da quel momento in poi, il giuramento vale su tutte le traduzioni sulle quali appone uno specifico timbro, simile a quello di un notaio. In quei Paesi il traduttore agisce come funzionario pubblico sui generis. Attesta perciò il valore di fede pubblica di ogni traduzione che timbra, senza dover nuovamente comparire dinanzi a un’autorità e prestare giuramento di volta in volta.

In Italia, al contrario, il traduttore non presta alcun giuramento generale; pertanto, non può diventare traduttore giurato e fregiarsi di tale status, nemmeno se iscritto agli albi dei consulenti dei tribunali, come vedremo più sotto. Deve comparire ogni volta dinanzi a un pubblico ufficiale – normalmente, il cancelliere del tribunale o altra funzione preposta – e prestare un giuramento speciale ad hoc per ciascuna traduzione, chiamato asseverazione. Da ciò deriva la definizione corretta di traduzione asseverata, detta anche, colloquialmente, traduzione giurata.

I presupposti per le traduzioni giurate in Italia: esempi

I presupposti per asseverare una traduzione, in Italia, variano da tribunale a tribunale. Alcune sedi richiedono molti documenti e prevedono un iter piuttosto lungo per inserire il traduttore nelle loro liste. Altre presuppongono che il traduttore si iscriva all’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio (CTU) o dei periti, per il diritto penale. I documenti richiesti possono essere titoli di studio, l’attestato di concessione della partita IVA, l’eventuale iscrizione alla Camera di commercio. E’ importante sottolineare che nemmeno queste pratiche, contrariamente a una convinzione piuttosto diffusa, hanno per effetto il diventare traduttore giurato.

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Altre sedi ancora non richiedono nulla, non inseriscono il traduttore in alcuna lista e non vogliono neppure sapere se chi si presenta per l’asseverazione conosce la lingua della traduzione. Ciò può sembrare contraddittorio, ma non lo è: se un cittadino presta un giuramento dinanzi a un pubblico ufficiale, è dovere del cittadino stesso dichiarare il vero. Si parte dal presupposto che se taluno compare dinanzi a un’autorità e giura di aver svolto fedelmente una traduzione, ciò sia vero, perché ha i requisiti per svolgere tale traduzione. L’interessato subirà le conseguenze penali del caso, qualora emergesse che ha dichiarato il falso.

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In Italia, se la traduzione è scritta, si forma un fascicolo non più scomponibile contenente il testo di origine, la rispettiva traduzione e, come ultima pagina, il cosiddetto verbale di asseverazione, che contiene la formula del giuramento con le firme del traduttore e del funzionario che riceve il giuramento stesso. Vanno infine apposte le marche da bollo, corrispondenti al versamento dei tributi previsti dallo Stato per tale pratica. Importi e modalità di apposizione variano secondo le norme vigenti e possono differire da sede a sede. E’ prudente informarsi sempre in anticipo sui dettagli presso il tribunale interessato.

Alcuni tribunali richiedono che la traduzione sia impaginata in un carattere specifico (ad esempio Arial 11), con gli stessi margini di un foglio protocollo. Altri accettano qualunque formato. E importante che il traduttore non firmi il verbale prima di presentarsi in tribunale. Dovrà firmarlo sotto gli occhi del pubblico ufficiale competente, o la pratica andrà rifatta. Anziché in tribunale, la stessa procedura si può svolgere dinanzi a un notaio (con costi superiori). Teoricamente, è possibile anche dinanzi a un qualunque pubblico ufficiale (nel concreto, il tribunale è l’unica sede utile).

Se il traduttore è chiamato come interprete durante un processo, al comparire in udienza dinanzi al giudice presta giuramento per quello specifico intervento:

«All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità (Art. 193 CPC IT)

Quando sarà nominato consulente in un successivo procedimento, il traduttore presterà un nuovo giuramento, e così via. Come si vede, la disciplina italiana si differenzia da quella di altri Paesi per ragioni giuridiche e di ordinamento, non per mero uso lessicale. Chiedersi come diventare traduttore giurato in Italia, perciò, è fuori luogo, perché non è giurato il traduttore: è giurata, o meglio asseverata, ogni singola traduzione.

La procedura in Canton Ticino

Diversa è la norma in vigore nel Canton Ticino, dove le traduzioni possono essere «legalizzate» o «autenticate» da traduttori iscritti come tali al Registro di commercio. Non è richiesto alcun giuramento formale, né generale né speciale. L’iscrizione al Registro di commercio attesta la validità della firma del traduttore e la sua qualificazione professionale. Anche questo, però, non ha per effetto il diventare traduttore giurato.

Il traduttore dichiara in calce alla traduzione, sotto propria responsabilità, che la traduzione stessa corrisponde al testo sorgente. E’ consigliabile timbrare ogni pagina e raccogliere la traduzione in un fascicolo non troppo facilmente scomponibile. Altri cantoni svizzeri applicano regole diverse. Da notare che il termine legalizzato, nel linguaggio comune, in Canton Ticino ha un senso differente da quello che assume in Italia.

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Diventare traduttore giurato o no: è sempre questione di responsabilità

L’asseverazione di una traduzione non è una qualunque pratica burocratica. Un errore, o peggio un’infedeltà voluta in una traduzione giurata comporta per il traduttore le sanzioni penali previste per i reati di falso. Non vi è differenza, a questi effetti, tra Paesi che richiedono di diventare traduttore giurato e quelli che richiedono un giuramento ad hoc. Infine, le asseverazioni svolte per testi destinati ad autorità estere possono porre problemi specifici, dei quali parlo >qui.

Vi è chi ritiene che l’iscrizione all’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio dei tribunali italiani comporti di per sé diventare traduttore giurato. In realtà, l’iscrizione all’albo CTU indica solo che il tribunale ha verificato le competenze di un traduttore, lo ha considerato idoneo all’iscrizione e ha preso atto che è a disposizione dell’Autorità giudiziaria in caso di bisogno. Il giudice, d’altra parte, può anche servirsi, a sua esclusiva discrezione, di un traduttore non iscritto all’albo o iscritto a quello di un altro tribunale.

L’acquisizione all’albo dei Consulenti tecnici, sebbene renda il traduttore consapevole di dover svolgere fedelmente e con particolare responsabilità l’incarico che gli viene affidato, non include un giuramento generale, valido per tutte le traduzioni che svolgerà. Per questo motivo, nemmeno se iscritto all’albo il traduttore italiano assume lo status di traduttore giurato.

La differenza fra traduttore giurato e traduttore giuridico

In ultimo, può sembrare pleonastico, ma è bene ricordarlo: il traduttore giurato non va confuso con il traduttore giuridico, cioè con un professionista specializzato nella traduzione di testi legali. Anche se è piuttosto comune che una stessa persona svolga le due funzioni, non tutti i traduttori giuridici sono giurati, anche nei Paesi in cui ciò è possibile, e non tutti si prestano alle asseverazioni.

Legga anche: Come diventare traduttore giuridico

Per concludere: sebbene l’equivoco sia frequente, in Italia e in Ticino non si può diventare traduttore giurato, perché tale qualificazione non è compatibile con l’ordinamento. E’ comprensibile che nella voce popolare questa designazione sia molto diffusa, talvolta accompagnata da altre definizioni come traduttore ufficiale o traduttore certificato: la prima non ha alcuna valenza giuridica, la seconda riguarda tutt’altre attribuzioni e non ha nessuna relazione con le pratiche giudiziarie.

L’incertezza sui termini non contribuisce alla chiarezza. Nel settore regna già sufficiente confusione, persino nella legislazione e nelle stanze degli addetti ai lavori, per le molte differenze esistenti tra Paesi, tra regioni di un medesimo Stato e addirittura tra singole sedi di tribunale. In particolare, va notato il timbro apposto da un traduttore giurato, nei Paesi in cui tale qualificazione esiste, conferisce per sé validità a fini di fede pubblica alla traduzione.

In Italia, un traduttore iscritto all’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio può certo disporre di un proprio timbro. Tuttavia, questo non produce alcun effetto sul valore di fede pubblica della traduzione. Il traduttore dovrà sempre comparire dinanzi a un pubblico ufficiale e prestare giuramento volta per volta, nelle forme previste.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Maria Lisa Nitti ha detto:

    Io assevero da oltre 20 anni. Vi può interessare sapere che, già nell’ormai lontano 2015, il Tribunale di Como, sulle orme del Tribunale di Milano e di altri tribunali che ne hanno seguito l’esempio, ha stabilito che possono asseverare presso lo stesso tribunale, oltre agli iscritti all’Albo del suo CTU, anche gli iscritti al ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio, categoria traduttori/interpreti; gli iscritti ad Associazioni professionali aventi rilevanza ex lege 4/2013, e gli iscritti a elenchi ufficiali di traduttori e interpreti di enti aventi rilevanza pubblica.

  2. Tetyana ha detto:

    Buongiorno, grazie mille per il suo articolo! Sono interprete in Canton Ticino e ho mille domande. Come posso lavorare in autonomia e come devo registrarmi al Cantone? Posso avere il mio timbro e tradurre anche i documenti ufficiali? Lei può darmi qualche indicazione? Grazie e cordiali saluti.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno,

      In Canton Ticino non esiste il riconoscimento di traduttore giurato, perciò, a differenza di quanto accade ad esempio in Germania, non vi è un timbro ufficiale utilizzato dai traduttori per giurare le traduzioni. Normalmente basta un’autodichiarazione, con firma autenticata in Comune o da un notaio (se Lei si iscrive al Registro di commercio come interprete, normalmente non è più necessaria l’autenticazione della firma). Per lavorare in autonomia, sino a una cifra d’affari annua di 100’000 franchi non vi sono obblighi particolari, ma Le suggerisco comunque di chiedere informazioni a un fiduciario, poiché deve chiarire anche gli aspetti previdenziali. Per tradurre in tribunale o in altre circostanze simili deve annunciarsi alla Polizia cantonale di Bellinzona, sapranno indicarle loro i passi successivi. Cordiali saluti.

      • Tetyana ha detto:

        Buonasera signor Lovisolo, vorrei ringraziarla per avermi risposto e vorrei aggiungere che è difficile trovare persone competenti come lei. Il suo articolo è stato di molto aiuto

  3. Viviana ha detto:

    Esiste un riferimento normativo da presentare a quei dipendenti comunali che richiedono il tesserino di iscrizione all’«albo dei traduttori» oppure un modulo di autocertificazione per far comprendere loro che non esiste un albo traduttori come albo dei medici? Io mi occupo di traduzioni varie, anche nel campo giuridico, da almeno 20 anni. Nessuno mi ha mai chiesto nulla (se non forse all’inizio una carta attestante la mia conoscenza della lingua straniera, presentato i titoli di studio), ma recentemente, in un tribunale nuovo a cui mi sono rivolta perché altri erano chiusi, ha preteso una carta scritta.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Purtroppo, in Italia ogni tribunale ha condotte diverse, poiché il presidente ha una certa discrezionalità in materia. Di principio, il traduttore può giurare anche se non iscritto ad alcun albo del Tribunale o della Camera di commercio. Se, tuttavia, quella specifica sede chiede un’attestazione scritta, chieda direttamente lì i dettagli, è la cosa migliore.

  4. Rossella Zugan ha detto:

    Molto interessante, grazie davvero. Mi è capitato di avere delle richieste per delle traduzioni asseverate (che poi ho fatto) e in tribunale non mi avevano dato informazioni precise anzi, ho poi sentito che anche nella determinazione dei conteggi delle parole per l’applicazione dei bolli ci sono diverse “scuole di pensiero”. Intanto sono contenta di aver letto questo Suo articolo perché mi ha detto delle preziose informazioni.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie per il Suo apprezzamento. In effetti, in Italia ogni tribunale applica norme proprie, decise dal responsabile locale. Ciò non facilita né il compito dei traduttori né la comprensione da parte di chi ha necessità di traduzioni giurate, normalmente per pratiche di una certa importanza. Cordiali saluti. LL

  5. Martial Plantrose ha detto:

    Molto interessante, aggiungerei che un vero albo, in Italia, non esiste. esistono gli albi dei tribunali ma nulla di nazionale come lo possiamo vedere altrove. Lecco ad esempio non richiede nessuna iscrizione, il tribunale in home page, indica anche che tale iscrizione non è del tutto legale. appunto perchÜ non esiste in Italia nessuna organizzazione nazionale che riconosce e conferisce lo statuto di traduttore. Altri tribunali, come Monza o Milano, chiedono un’iscrizione a pagamento, un po’ per fare cassa. La cosa assurda è che in Italia, contrariamente alla Francia ad esempio, un traduttore, non avendo nessun timbro, come indicato nell’articolo, dovrà sempre presentarsi davanti al giudice di pace o cancelliere del tribunale, mentre oltralpe non vige quell’obbligo. Una volta iscritto a un albo, può asseverare le proprie traduzioni in perfetta autonomia. Difendiamo quindi il lavoro in Italia del traduttore in modo che si possa creare un vero albo nazionale che detti regole precise e che eviti che chiunque si improvvisi traduttore.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Si deve distinguere l’albo dei traduttori abilitati in qualche forma a giurare le traduzioni, tenuto da un tribunale, da un albo di Stato, come quello degli avvocati o dei medici. Nel primo caso, l’albo ha un senso, perché il traduttore che traduce documenti in contesti legali e amministrativi svolge un ruolo che ha effetti di diritto pubblico, come spiego anche nell’articolo. Nel secondo caso, un albo professionale dei traduttori non avrebbe senso, perché il traduttore agisce unicamente in un contesto privatistico, a differenza dei medici e avvocati, la cui attività ha riflessi pubblici sulla salute pubblica e, rispettivamente, sull’ordinata amministrazione della giustizia. Se si parla di un albo nazionale dei traduttori presso i tribunali, sarebbe molto desiderabile, purché tenuto con criteri unitari. In verità, ritengo che tale istituto andrebbe regolato in modo unitario almeno in tutta l’Unione europea. Chi richiede una traduzione asseverata normalmente deve usarla in qualche pratica internazionale: la confusione che regna nelle disposizioni locali, con alcuni estremi al limite dell’assurdo, come segnala anche Lei, mette in difficoltà tutti. Sarebbe utile che la procedura per produrre una traduzione valida a fini di fede pubblica fosse unificata oltre le frontiere, come avviene già per la pratica di legalizzazione, uguale in tutti i Paesi firmatari della convenzione internazionale rispettiva. Cordiali saluti. LL

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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