Il concetto di intangibilità delle frontiere di uno Stato nasce anche dalla constatazione che l’incertezza sui confini e la loro violazione per atto di forza hanno causato i peggiori conflitti e le più tragiche violazioni dei diritti umani. Il territorio dello Stato si è identificato sempre più con l’appartenenza di un popolo a una Nazione. Resta però un elemento irrinunciabile di diritto pubblico.
In epoche più remote, gli effetti di una guerra o di una modificazione di confini erano relativamente ridotti: con lo sviluppo degli armamenti moderni, le conseguenze di un conflitto di frontiera si sono fatte molto più percettibili anche per la popolazione civile. Con l’andar del tempo, i conflitti armati hanno causato sempre più vittime umane, incommensurabili danni materiali e infrastrutturali.
A partire dal Diciannovesimo secolo, le frontiere non hanno più delimitato solo il territorio sul quale uno Stato esercita la propria attività amministrativa: hanno assunto il ruolo, talvolta esaltato quasi come sacrale, di contrassegnare lo spazio vitale di una Nazione in quanto costrutto storico e culturale.
Particolarmente dal Ventesimo secolo in avanti, le frontiere rappresentano anche la garanzia dello spazio all’interno del quale avviene lo sviluppo economico e sociale dello Stato. La violazione o lo spostamento dei confini, così, ha comportato sempre più esplosioni di violenza, distruzioni e deportazioni di massa.
Il territorio di uno Stato si è sempre più identificato con l’appartenenza di un popolo a una narrazione nazionale. Per questo motivo, la convivenza di gruppi linguistici, culturali e religiosi diversi all’interno delle frontiere di un Paese è diventata una sfida sempre più grande. Un territorio perfettamente omogeneo, sul quale vivano persone che si riconoscono in una sola lingua e cultura, non esiste, nei fatti. In conseguenza, il concetto di minoranza etnica ha assunto il significato politico e amministrativo che gli attribuiamo oggi.
Alla fine della Prima guerra mondiale, la questione delle frontiere interne dell’Europa fu al centro degli sforzi di pacificazione: per il riordinamento dei confini europei dopo la Grande guerra, furono decisivi i «Quattordici punti» del Presidente statunitense Woodrow Wilson. Le nuove frontiere europee dovevano essere tracciate secondo il principio (allora non ancora diritto) di autodeterminazione dei popoli – non solo: un’organizzazione, da costituire fra le Nazioni, avrebbe dovuto garantire che il nuovo ordinamento territoriale non venisse più messo in discussione.
Quanto fosse più facile proclamare questi principi che attuarli coerentemente lo dimostra il caso dell’Italia. Il punto 9 del programma di Wilson, infatti, prevedeva:
9. A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable lines of nationality. [Una rettifica delle frontiere italiane, da attuare seguendo linee di demarcazione chiaramente riconoscibili della nazionalità.]
Nonostante le buone intenzioni, fu proprio nel quadro di questo riordinamento che il Sud Tirolo, ad esempio, fu annesso all’Italia, sebbene la «linea di demarcazione chiaramente riconoscibile della nazionalità» passasse e passi tuttora ben più a sud. Da allora, il Sud Tirolo è parte del territorio italiano. Non fu l’unico caso, del resto, in cui la dottrina Wilson fu disattesa.
E’ su questa e su altre regioni di confine che si riconosce con maggiore chiarezza il gioco contrapposto fra i principi giuridici dell’autodeterminazione dei popoli, da una parte, e dell’integrità territoriale, dall’altra. Le frontiere di uno Stato non possono essere messe in discussione senza il consenso dello Stato stesso, ma il tracciato di tali frontiere talvolta contraddice una situazione di fatto, storica o culturale.
Dopo la seconda Guerra mondiale il principio dell’integrità territoriale fu fissato nell’art. 2 della Carta delle Nazioni unite:
I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni unite.
Il principio di integrità territoriale fu poi ripreso anche nei punti III e IV dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa («Atto finale di Helsinki» – 1975).
L’integrità territoriale di uno Stato, pertanto, deve essere tutelata non solo come mero elemento amministrativo o economico. E’ un dato storico e culturale la cui violazione ha conseguenze pesanti. L’Unione europea, e in particolare il Trattato di Schengen, sono tra i più fortunati tentativi di superare le frontiere tra Stati senza violare le loro prerogative e scatenare conflitti.