Pagamenti: è giusto aspettare il cliente finale?

Denaro | © Sharon McCutcheon
Denaro | © Sharon McCutcheon

Una clausola secondo la quale il traduttore riceverebbe il pagamento della fattura solo quando l’agenzia ottiene a sua volta il saldo della propria: nelle normali condizioni d’incarico di un traduttore, questa previsione non è accettabile ed è contraria allo spirito del contratto che si costituisce comunemente fra le parti. Nel settore della traduzione il termine «agenzia» è usato impropriamente.


Giungono richieste di chiarimenti da parte di traduttori che si vedono proporre dalle agenzie di traduzione una clausola che lega il pagamento al ricevimento del denaro da parte del cliente finale dell’agenzia stessa. Il traduttore, in questi casi, riceverebbe il pagamento della sua fattura solo quando l’agenzia ottiene a sua volta il saldo della propria dal suo committente. L’obiettivo è comprensibile: proteggere l’agenzia dal rischio sul credito per il ritardato pagamento da parte del cliente finale.

Sotto il profilo giuridico, nelle normali condizioni d’incarico di un traduttore, questa richiesta non è accettabile ed è contraria allo spirito del contratto che si costituisce comunemente fra traduttore e agenzia nel modello di business usuale nel settore della traduzione, fondato sullo scambio di prestazioni corrispettive.

L’uso improprio del termine «agenzia»

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Bisogna ricordare, innanzitutto, che nel settore della traduzione il termine «agenzia» è usato impropriamente. Nella sua accezione corretta, questo termine designa la persona o l’ente che promuove la conclusione di contratti in nome di un altro soggetto, detto preponente. Si pensi al caso dell’agente di commercio, oppure della mediazione tipica delle agenzie immobiliari: queste ultima propongono un immobile in vendita a un compratore, mettendolo in contatto con il venditore. Il contratto di compravendita si stipula fra compratore e venditore: l’agenzia non è parte della compravendita, percepisce una provvigione in base a un mandato conferitole da una delle parti (o da entrambe). Tale provvigione costituisce il suo utile per l’intermediazione dell’affare.

Nel settore della traduzione, invece, l’«agenzia» non mette in contatto il cliente finale con il traduttore e fra questi non si costituisce alcun contratto. L’agenzia opera sul mercato proponendo servizi di traduzione in nome e per conto proprio. All’atto dell’ordinazione di una traduzione, conclude autonomamente con il cliente finale un contratto per l’esecuzione della traduzione stessa (non per un’intermediazione). Le parti di tale accordo sono esclusivamente l’agenzia e il cliente finale.

L’agenzia provvede poi a incaricare autonomamente i soggetti necessari a svolgere il servizio concordato con il cliente: si tratta normalmente di traduttori, revisori o consulenti liberi professionisti, ma può trattarsi anche di personale dipendente dell’agenzia («traduttori interni»). Fra l’agenzia e tali soggetti si costituiscono contratti di varia tipologia (di lavoro autonomo o subordinato), che danno vita a rapporti giuridici indipendenti da quello esistente fra l’agenzia e il cliente finale.

Legga anche: Le condizioni di collaborazione proposte dalle agenzie si possono modificare

Cosa non può promettere l’agenzia

Luca Lovisolo, Tredici passi verso il lavoro di traduttore
«Tredici passi verso il lavoro di traduttore» – La guida di Luca Lovisolo

In nessun caso l’agenzia può promettere, nei suoi patti con il traduttore, che un terzo (in questo caso, il cliente finale) compia atti di qualunque genere. Ciò significa che non può promettere che il cliente finale pagherà determinate somme e che lo farà entro i termini stabiliti. Per le stesse ragioni, non si può parlare neppure di un rapporto di rappresentanza diretta, che comporterebbe il nascere di obbligazioni reciproche fra un dominus rappresentato (traduttore) e il committente (cliente finale). L’agenzia non «spende il nome» del traduttore di fronte al cliente finale e nemmeno quello del cliente finale di fronte al traduttore.

I patti fra l’agenzia e il cliente finale, da una parte, e quelli fra agenzia e traduttore, dall’altra, costituiscono obbligazioni indipendenti, fra soggetti che normalmente non si conoscono neppure fra loro: in nessun caso possono influenzarsi a vicenda, né positivamente né negativamente (res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest).

L’agenzia che desideri ridurre il proprio rischio d’impresa alla sola mediazione (com’è il caso, ad esempio, delle agenzie immobiliari), può certamente farlo, ma deve mutare il proprio ruolo in quello di vero intermediario: metterà in contatto il cliente finale con il traduttore (o i traduttori) per svolgere l’incarico. Parteciperà a tutte le fasi di gestione dell’incarico stesso, ma il contratto per l’esecuzione della traduzione si stipulerà fra cliente finale e traduttore.

Tra questi due soggetti sorgeranno così le obbligazioni a eseguire la traduzione (da parte del traduttore) e a pagarne il compenso (da parte del cliente finale). L’agenzia percepirà una provvigione per l’attività di intermediazione svolta, sulla base di un mandato ricevuto dal traduttore, dal cliente finale o da entrambi. Limiterà così il suo rischio al solo rapporto di intermediazione. Il traduttore, da parte sua, concorderà le condizioni di pagamento con il cliente finale (e potrà anche verificarne la solvibilità). Per molti motivi, però, questo modello di lavoro non è praticato, nel settore della traduzione.

Legga anche: Passare traduzioni ai colleghi: come compensare l’intermediazione

La condivisione del rischio

Il traduttore potrebbe anche giudicare interessante accettare un incarico proposto da un’agenzia che non desideri accollarsene l’intero rischio. Potrebbe essere disponibile a condividere con l’agenzia utili e rischi di questa opportunità. Sia il traduttore sia l’agenzia devono sapere, però, che questa situazione muta profondamente i rapporti che si costituiscono fra loro. Non nascerà più un contratto corrispettivo, dove il traduttore esegue per l’agenzia una traduzione contro un compenso in denaro (do ut facias).

Sorgerà invece un rapporto associativo, dove traduttore e agenzia operano insieme per un interesse comune, condividendo utili e rischi. E’ come se fra traduttore e agenzia si costituisse una società temporanea: il traduttore deve essere consapevole che il capitale che investe in tale «società» può fruttare utili in caso di successo, ma può andare in parte o totalmente perduto in caso di insuccesso (ad esempio, il ritardato o mancato pagamento da parte del cliente finale).

La differenza tra ottica giuridica e ottica commerciale

Le ragioni che spingono le agenzie a condizionare il pagamento del traduttore al ricevimento del pagamento dal cliente finale sono comprensibili, ma giuridicamente non sostenibili. Il quadro può cambiare se lo si guarda da un’ottica commerciale, anziché giuridica: nel contesto di un buon rapporto di collaborazione, il traduttore farà senz’altro bene a venire incontro all’agenzia, se questa, in singoli casi eccezionali, gli chiede una dilazione di pagamento perché fatica a incassare il dovuto dai propri clienti.

In nessun modo, però, il traduttore dovrebbe accettare condizioni contrattuali in cui singole obbligazioni siano condizionate a termini non determinabili o alle condotte di terzi. Diverso sarebbe il caso in cui l’intero contratto fra traduttore e agenzia fosse sottoposto a una condizione sospensiva. Sarebbe legittimo, ad esempio, che l’agenzia proponesse al traduttore, dopo averlo incaricato: «Inizi a fare la traduzione solo quando noi abbiamo ricevuto dal cliente finale l’acconto dovuto.»

Una tale condizione andrebbe comunque accompagnata da un termine di durata, alla cui scadenza il traduttore possa ritenersi libero da ogni obbligo.

(Articolo pubblicato in originale il 8.3.2012, ripubblicato con aggiornamenti il 11.3.2019)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Anna ha detto:

    Analitico e molto chiaro. Complimenti per l’encomiabile lavoro di ricerca e diffusione!

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie per l’apprezzamento. LL

  2. Monika Westhagen ha detto:

    Grazie dell’argomentazione valida e giuridicamente fondata
    Monika

    • Luca Lovisolo ha detto:

      🙂

  3. Antonia Bonito ha detto:

    Molto interessante, ben argomentato e open-minded, grazie.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie a Lei!

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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