Annullamento intempestivo dell’incarico

Sedie vuote | © Matt Hoffman
Sedie vuote | © Matt Hoffman

I casi di traduttori che lamentano una pratica sempre più diffusa, particolarmente presso le agenzie. L’agenzia assegna l’incarico al traduttore, ma di lì a poche ore, talvolta pochi minuti, lo revoca come se nulla fosse stato. Ci si chiede se questa condotta sia legittima e come la si possa contrastare. Analizziamo un caso concreto e le modalità con le quali è possibile tutelarsi.


In fatto. L’agenzia (committente) propone al traduttore (prestatore d’opera) l’esecuzione di una traduzione. Il traduttore accetta, a volte immediatamente, altre volte dopo uno scambio di informazioni sullo svolgimento della commessa. Il traduttore programma il lavoro, rinuncia eventualmente ad altri incarichi e comincia a tradurre. Entro un lasso di tempo che può variare dai pochi minuti alla mezza giornata, l’agenzia lo richiama e lo informa che l’incarico è stato annullato.

La causa, spesso, è questa: l’agenzia ha proposto il lavoro a più traduttori. Lo assegna al primo che risponde, per avere la certezza di poter consegnare la traduzione al cliente entro il termine stabilito. Successivamente, l’agenzia riceve risposta positiva anche da un altro traduttore, che pratica tariffe inferiori. Annulla così l’incarico al primo traduttore per affidarlo al secondo, più conveniente. C’è da credere che la catena continui fino al traduttore che offre il prezzo più stracciato. Questa pratica è giuridicamente sanzionabile, oltre che scorretta commercialmente, purché il traduttore applichi alcune avvertenze.

In diritto, la conclusione di un contratto fra persone non fisicamente una di fronte all’altra (detta conclusione fra assenti) avviene con un meccanismo di proposta e accettazione. La proposta può provenire da una qualunque delle due parti, che si definisce proponente. Nel momento in cui la parte che riceve la proposta (l’oblato) accetta la proposta così com’è, il contratto è concluso. Tralasciamo altri dettagli, ma ricordiamo che una proposta contrattuale è tale se, per concludere il contratto, è sufficiente che l’oblato vi risponda «sì.» In questo caso, il contratto prende vita alle condizioni del proponente. Se l’oblato non accetta direttamente, ma modifica o aggiunge qualche elemento della proposta, allora avanza una controproposta e diventa a sua volta proponente, mentre il precedente proponente diventa oblato.

E’ sempre bene ricordare che per concludere un contratto vincolante non è necessaria né la forma scritta (salvo i casi esplicitamente previsti dalla legge) né la firma autografa. Basta anche una telefonata: si pone, semmai, il problema di provare il contenuto e l’avvenuta conclusione del contratto. Nel nostro settore, dove i tempi sono rapidi e i valori relativamente bassi, di solito avviene uno scambio di posta elettronica, dal quale emerge la manifestazione concorde delle volontà delle parti.

Di più: il contratto è concluso anche per fatto concludente. Il fatto che l’agenzia invii al traduttore il file da tradurre e il traduttore inizi a elaborarlo è già costitutivo della conclusione del contratto, poiché la condotta delle parti fa escludere una loro volontà contraria.

Nel caso descritto qui, il committente (l’agenzia) è proponente, mentre il prestatore d’opera (il traduttore) è l’oblato. Se il traduttore accetta il lavoro proposto dall’agenzia, il contratto è concluso. Se l’agenzia, a questo punto, annulla l’incarico, ciò costituisce a tutti gli effetti un recesso del committente, per il quale il traduttore ha diritto di richiedere un risarcimento del danno.

Per esercitare questo diritto dovrà preferibilmente fissare una pena di recesso, di solito corrispondente al corrispettivo concordato per la traduzione. Se il committente recede dopo avergli affidato l’incarico, così, sa di dover pagare comunque al traduttore la somma stabilita, come se il lavoro fosse stato eseguito. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista alla conclusione del contratto, in caso contrario si è rinviati alle previsioni generali di legge. Queste potrebbero non essere favorevoli al traduttore e, nei rapporti internazionali, variano in base al diritto nazionale applicabile.

Non si lamenterà mai abbastanza l’eccessiva leggerezza con la quale i traduttori gestiscono i loro rapporti con le agenzie. I toni amichevoli finiscono col far dimenticare il rapporto professionale. Lo scambio di corrispondenze, spesso, è giuridicamente e commercialmente impreciso. Il traduttore trascura che è suo interesse stare dalla parte del proponente, non da quella dell’oblato. Il traduttore non è un lavoratore subordinato: le agenzie non sono suoi datori di lavoro, ma clienti. Se non si capacita di ciò, opera e si difende con strumenti inadeguati.

Quando un traduttore riceve una proposta di traduzione da un’agenzia, non dovrebbe mai rispondere semplicemente «va bene.» Dovrebbe sempre avere un proprio piccolo testo contrattuale (sono sufficienti poche righe), che può facilmente tenere pronto come modello e-mail. Alla proposta dell’agenzia, il traduttore risponde inviando le sue condizioni. In questo modo, si assume il ruolo di proponente, riportando la palla della trattativa nella sua metà campo.

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Tra le clausole vi dovrà immancabilmente essere questa: «In caso di recesso del committente dopo l’accettazione dell’incarico, è dovuto l’intero corrispettivo concordato.» In alternativa, si possono scegliere altre soluzioni: «… è dovuta una penale di … » oppure «… è dovuto il corrispettivo del lavoro svolto sino al momento del recesso» e così via. E’ anche possibile, naturalmente, escludere del tutto la possibilità di recesso. E’ essenziale, lo ripetiamo, che queste condizioni siano esplicitamente pattuite.

Nel momento in cui riceve le condizioni del traduttore, l’agenzia assume il ruolo di oblato e deve decidere il da farsi: accettare, con il rischio di pagare una penale in caso di recesso, oppure rifiutare, con il rischio di non trovare un altro traduttore disposto a fare il lavoro in tempo utile? Se l’agenzia rifiuta le condizioni del traduttore, questi avrà quanto meno evitato il rischio di mancato guadagno dovuto all’annullamento del contratto e all’aver rifiutato altri incarichi poiché si considerava validamente impegnato.

E’ anche possibile, per l’agenzia, proporre un incarico «con riserva,» ossia in attesa di verificare sviluppi futuri. Se vuole, l’agenzia può assegnare temporaneamente l’incarico a un traduttore, in attesa di altre risposte. A certe condizioni, il traduttore potrebbe anche avere interesse a stare al gioco. L’agenzia deve agire con trasparenza, però, attraverso l’istituto della «condizione sospensiva.» Assegna l’incarico, ma fissa in modo certo un termine iniziale di efficacia, differito di qualche giorno o qualche ora. Ad esempio: «Il presente contratto è efficace a partire dal … o dalle ore … Sino a tale termine, entrambe le parti hanno diritto di recesso senza alcuna penale.» Importante: «entrambe le parti,» non solo «il committente.» Anche il traduttore, infatti, deve essere libero di recedere, se nel frattempo gli giunge un incarico più allettante, esattamente come è libera l’agenzia di annullargli il lavoro, se riceve un’offerta da un traduttore a minor prezzo.

Anche in questo caso, il patto deve essere esplicitamente convenuto. Se il recesso avviene dopo il termine iniziale di efficacia, valgono, naturalmente, le penali descritte sopra. La definizione di queste condizioni è possibile anche nei contratti che le agenzie talvolta offrono come «condizioni generali di collaborazione.» Non si tratta, in realtà, di contratti non negoziabili, come hanno diritto di proporre (a fronte di specifiche garanzie cogenti, però) i fornitori di servizi di massa, ad esempio le compagnie telefoniche. Le condizioni generali proposte dalle agenzie ai traduttori sono negoziabili come qualunque contratto. L’anomalia sta nel fatto che a proporle siano le agenzie: dovrebbero essere i traduttori a proporre le proprie.

E’ importante sapere che il traduttore può trattare, sulle clausole che ritiene sfavorevoli per sé, inclusa la regolamentazione sul diritto di recesso del committente. Se l’agenzia rifiuta di negoziare, vi è da chiedersi se abbia senso per il traduttore collaborare con un partner che si presenti con una tale premessa.

(Articolo pubblicato in originale il 9.4.2014, ripubblicato con aggiornamenti il 9.7.2019)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Laura Mattera Iacono ha detto:

    Carissimo Luca,
    E’ sempre un piacere leggerti. Permettimi tuttavia di dire la mia a proposito di quest’ultimo contributo. Tu scrivi con molta sicurezza: “E’ accaduto, in realtà, questo … “. E descrivi una situazione davvero incresciosa. Ma sei proprio sicuro che accada sempre questo? A me, come titolare di agenzia, talvolta è capitato – per fortuna di rado – che il mio cliente si sia tirato indietro, se non dopo pochi minuti, magari dopo qualche ora. E in quel caso ho deciso insieme con il traduttore incaricato come comportarmi. Anche io con i traduttori adopero un tono amichevole, anche perché sono io stessa traduttrice e mi rendo ben conto dei problemi legati al lavoro. E talvolta mi scappa perfino di offrire un caffè ai traduttori. Battute a parte, io credo che il rapporto di fiducia tra traduttore e agenzia si costruisca giorno dopo giorno, lavoro dopo lavoro, pagamento dopo pagamento. Eh già … perché la voce «puntualità nei pagamenti» è sempre giustamente molto importante per un traduttore. Così come per me è fondamentale che un traduttore lavori bene, anche se di tanto in tanto, quando magari temo di perdere il cliente, chiedo anche io un po’ di sconto. E non credo che questa possa essere considerata una mancanza di rispetto.
    Caro Luca, credimi, ci sono persone disoneste, ma per fortuna le persone serie e oneste sono dovunque, perfino tra i titolari di agenzia. Grazie per lo spazio. E soprattutto grazie per i tuoi contributi.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Ciao Laura,

      Grazie per il tuo interessante contributo. E’ chiaro che non tutti si comportano come ho descritto. Le agenzie che non cedono a queste pratiche sapranno riconoscere che l’articolo non le concerne. Se guardo ai fatti di cui ricevo notizia e… alle statistiche di lettura di questo articolo, tutto conferma però che il problema è molto sentito e si verifica con una frequenza tale da non poter più essere ricondotto solo a un ripensamento del cliente finale, di solito piuttosto raro, come dici anche tu, e gestibile nel normale quadro di una collaborazione. Per alcune agenzie, pare sempre più numerose, quella che ho descritto sembra essere una strategia consapevole, sorretta dal fatto che i traduttori magari si lamentano a parole, ma poi non fanno nulla, spesso perché poco informati su come potrebbero agire. E’ così che si diffondono le cattive pratiche, che sono già tante: le condizioni di collaborazione che vengono inviate dalle agenzie su moduli prestampati (quando a proporle dovrebbe essere semmai il traduttore), addirittura la fatturazione molte volte viene fatta dall’agenzia a nome del traduttore, ormai va bene tutto. Certamente non tutte le agenzie lavorano così, ma tante lo fanno e bisogna avere strumenti per contrastare queste condotte.
      E’ vero che a volte è il cliente finale che si ritira, perché ha trovato un fornitore a prezzo inferiore. Se ciò accade, le indicazioni che do questo articolo funzionano anche per le agenzie. Tutto il contributo perciò può essere letto anche dall’ottica dell’agenzia, segno evidente che traduttore e intermediario, quando lavorano bene e insieme, stanno sulla stessa barca.

      Buon lavoro
      Luca

  2. Fausto ha detto:

    Salve Luca,
    articolo utilissimo come sempre. Che ne pensa di stilare qualche modello base di email e di contratto, come il testo da lei citato per rispondere alle proposte, che noi traduttori potremmo scaricare e usare? Io personalmente sarei disposto anche a pagare per avere qualcosa di già pronto. Grazie

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno Fausto,
      Grazie per l’apprezzamento. Non credo che dare dei modelli preconfezionati sia un buon servizio. Il traduttore deve essere ben consapevole del significato delle varie clausole: non si tratta di diventare giuristi, ma di acquisire quelle conoscenze di base dei rapporti cliente/fornitore che ogni professionista dovrebbe avere. Se vuole approfondire, su questo sito trova un corso registrato (trova i dettagli >qui) nel quale propongo un modello di contratto, ma prima di utilizzarlo è bene ascoltare bene tutte le lezioni. Cordiali saluti. LL

  3. Luca Lovisolo ha detto:

    La competitività non si gioca solo sul prezzo. Purtroppo, molti operatori del nostro settore lo dimenticano e ne pagano amaramente le conseguenze. Saluti. LL

  4. Jessica ha detto:

    Buongiorno Luca,

    Grazie per il post, ancora una volta estremamente interessante, pieno di spunti di riflessione e di informazioni pertinenti e di grande utilità. Credo che tra le motivazioni di una gestione poco proficua della contrattazione da parte dei traduttori ci siano spesso, oltre che una scarsa consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri diritti, anche una conoscenza insufficiente delle possibilità giuridiche che ci vengono garantite.

    Da tempo vorrei stilare delle condizioni di fornitura semplici ma efficaci, che al tempo stesso garantiscano il mio lavoro e la mia professionalità. L’articolo di questa pagina è certamente un buon inizio. Potrebbe suggerire qualche altra fonte interessante che possa essere di supporto e ispirazione?

    Grazie.
    Cordiali saluti. JB

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno Jessica,

      Grazie per il Suo apprezzamento. E’ vero che i traduttori – e spesso le stesse agenzie – mancano di conoscenze giuridiche. Per regolare questi aspetti, però, non serve una preparazione da avvocato. Si tratta di basi di diritto contrattuale e di pochi altri principi neppur strettamente giuridici, ma puramente commerciali o negoziali. Se le scuole facessero il loro mestiere, questi elementi dovrebbero esser parte della cultura generale di ogni cittadino (in alcuni Paesi, ad esempio qui in Svizzera, lo sono molto di più che in Italia), soprattutto se ha frequentato percorsi che preparano a una libera professione, come le scuole di traduzione. Purtroppo, non è il caso.

      I testi di diritto commerciale e contrattuale non mancano (provi in qualunque libreria tecnica), così come i corsi rivolti a imprenditori e manager organizzati da vari enti (che spesso vanno deserti). Più difficile trovarne di mirati alle esigenze del traduttore. Da parte mia, se può esserle utile, offro un corso proprio sulla redazione di condizioni contrattuali per i traduttori e altri aspetti legali, lo trova >qui.

      Cordiali saluti.

  5. Natalia Bertelli ha detto:

    Buongiorno Luca,
    complimenti per il post, esaustivo e preciso come sempre. Mi sorge un dubbio. Sono d’accordo sul fatto che le condizioni dei contratti proposti dalle agenzie siano negoziabili, e che vi sia scarsa consapevolezza da parte dei traduttori dei propri diritti, ma come fare di fronte allo scarso potere contrattuale di cui soffrono i freelance rispetto a un’agenzia?

    Grazie
    Natalia

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Buongiorno Natalia, grazie per il commento. Il problema della minor forza contrattuale esiste, ma certamente è accresciuto dal fatto che i traduttori non provano nemmeno a esercitare quella che hanno. Molti si lamentano che le agenzie «impongono» le condizioni, ma… quando si chiede loro se hanno almeno provato a negoziarle, rispondono di no. Dire: «con questa clausola non sono d’accordo, vorrei cambiarla così» oppure «vorrei inserire questa condizione» è normale. Le agenzie accettano di negoziare più spesso di quanto si creda. Se un’agenzia non accetta, come detto, bisogna seriamente chiedersi se sia un partner interessante. Il tema della forza contrattuale presenta però molti altri aspetti, che tratterò in un prossimo articolo. Cordiali saluti. LL

  6. Stefano Lodola ha detto:

    Diffidare degli «amiconi» delle agenzie che ridendo e scherzando chiedono sconti ad ogni email con modi di dire anche meschini, tipo questa che ribatte così alle mie condizioni (per una traduzione dal coreano): condivido le tue considerazioni, ma oltre ad essere bravi traduttori nel mercato bisogna cercare, nel limite del possibile, di essere competitivi e i tuoi colleghi coreani sicuramente sono maestri nella competitività.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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