Le condizioni di collaborazione delle agenzie di traduzione nelle relazioni con i traduttori si possono negoziare? La domanda è meno banale di quanto sembra. Molte agenzie chiedono ai traduttori di firmare moduli intitolati Condizioni di collaborazione o altre denominazioni simili. I contratti proposti dalle agenzie non sono intoccabili: saperlo è il primo passo per costruire buone relazioni con i clienti.
Un’agenzia di traduzioni con la quale sto cominciando a lavorare mi ha inviato le sue «condizioni generali di collaborazione.» Alcune clausole non mi convincono. Posso chiedere che siano cambiate?
Quando ricevono i formulari inviati dalle agenzie all’inizio della collaborazione, molti traduttori, in particolare se alle prime esperienze, pensano che questi documenti contengano condizioni cosiddette prendere o lasciare, come i contratti per l’apertura di una linea telefonica o per la fornitura di elettricità. Chi non accetta le condizioni proposte nel contratto di un operatore telefonico, ad esempio, non può chiederne la modifica. Può solo rinunciare al contratto e scegliere un altro operatore che gli offra condizioni diverse.
Non è questo il caso dei contratti che sorgono fra traduttori e agenzie di traduzione. Vediamo perché.
Le condizioni di collaborazione delle agenzie di traduzione sono contratti di massa?
I cosiddetti contratti di massa, chiamati spesso condizioni generali o condizioni standard (anche contratti per adesione), sono regolati da norme diverse, rispetto ai contratti comuni. L’ordinamento italiano conosce in particolare due articoli del Codice civile (>1341 e >1342 CC IT): si riferiscono alle Condizioni generali di contratto e al Contratto concluso mediante moduli o formulari. In aggiunta, molte tutele specifiche sono previste dalle norme del diritto del consumatore, che in tutti i Paesi europei prevede forme di protezione per questa categoria di contraenti.
In Svizzera, per questa materia, si fa riferimento a diverse fattispecie previste dal Codice delle obbligazioni. Riguardano le modalità di conclusione del contratto (art. >1 CO CH), la sua interpretazione (art. >18 CO CH) e l’accettazione tacita (art. >6 CO CH). La Legge federale contro la concorrenza sleale (>LCSl, 1986) punisce poi, all’art. 8, l’utilizzazione di condizioni commerciali abusive.
I contratti di massa sono contraddistinti da un elemento oggettivo: regolano rapporti che non è possibile adattare alle esigenze di ogni singolo cliente o utente. Per questo motivo sono utilizzati dai fornitori di telefonia, energia o trasporto, ma non solo. Adotta questi tipi di contratto qualunque impresa che offra prodotti o servizi per i quali non ha senso contrattare le condizioni con ogni compratore.
Come consumatori, in questi casi, ci troviamo in una posizione svantaggiata. Non possiamo chiedere a una società elettrica o ferroviaria di adattare il contratto alle nostre personali richieste. Per compensare questo svantaggio, la legge impone ai soggetti che propongono contratti di massa alcuni obblighi aggiuntivi. Gli obblighi riguardano, in sintesi, il dovere di corretta informazione dell’utente, l’interpretazione in bonam partem a favore del consumatore in caso di controversie e numerose tutele rispetto alle note clausole vessatorie.
Le caratteristiche dei veri contratti per adesione
Per questi motivi, i veri contratti di massa richiedono, quanto meno, la presenza di due elementi:
- L’elemento oggettivo del riferirsi a rapporti contrattuali che per loro natura non possono essere negoziati con ogni singolo compratore, e
- L’elemento soggettivo del compratore (in questi casi più spesso «utente» o «consumatore»). Questi deve essere consapevole e specificamente informato, prima di accettare tali rapporti contrattuali.
E’ chiaro che le «condizioni di collaborazione» delle agenzie di traduzione non presentano questi presupposti. Non si può affermare che il rapporto di collaborazione fra agenzia e traduttore non si possa negoziare individualmente. Per questo motivo, manca l’elemento oggettivo di cui al punto 1. Ciò rende superfluo accertare l’eventuale esistenza dell’elemento soggettivo di cui al punto 2.
Il contratto che si costituisce fra il traduttore e l’agenzia (anche non in forma scritta) è un comunissimo contratto d’appalto (in Svizzera) o contratto d’opera (in Italia) – o altre tipologie analoghe previste negli altri Paesi. E’ un contratto individuale: se viene presentato sotto forma di formulario prestampato, ciò avviene solo per praticità. In nessun modo, perciò, l’agenzia, anche se di grandi dimensioni, può sostenere che le sue condizioni siano immutabili, prendere o lasciare.
Non si debbono neppure confondere le condizioni di collaborazione delle agenzie di traduzione con un contratto di lavoro subordinato. Questo può soggiacere alle norme di una contrattazione collettiva di lavoro, in taluni settori. Il rapporto fra traduttore libero professionista e clienti (siano questi agenzie o clienti diretti, non importa) è un rapporto di lavoro autonomo, non subordinato.
Condizioni generali: l’anomalia delle agenzie di traduzione
E’ anomalo, semmai, che a proporre il contratto sia l’agenzia (perciò il cliente) anziché il prestatore d’opera (cioè il traduttore). L’uso si è purtroppo imposto, nel settore della traduzione. Molti traduttori interpretano la relazione con l’agenzia come una contrattazione di massa o addirittura come un rapporto di lavoro subordinato. Un errore di valutazione che ha conseguenze sulla capacità negoziale.
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Non sempre i traduttori hanno gli strumenti giuridici per compilare e proporre proprie condizioni. Se presentassero loro stessi le condizioni di base, anche semplici, partirebbero da una posizione negoziale di minor svantaggio. E’ vero che spesso il traduttore ha scarsa forza contrattuale, specialmente se giovane e poco specializzato. Tuttavia, sapere che i contratti proposti dalle agenzie non sono totem intoccabili è il primo passo verso rapporti commerciali più consapevoli.
Se un’agenzia rifiuta di negoziare le clausole contrattuali che il traduttore non gradisce, merita chiedersi se sia opportuno iniziare la collaborazione. Nessuna norma, infatti, vieta la modificazione delle condizioni proposte.
(Articolo pubblicato in originale il 12.12.2017, ripubblicato con aggiornamenti il 19.12.2022)