Asseverazione traduzioni per l’estero: i problemi

Asseverazione traduzioni per l'estero: i problemi e i rischi per i traduttori
Particolare di macchina per scrivere | © Jason Yu

Asseverare traduzioni per l’estero: si può fare e come? Molti quesiti simili giungono su una questione che suscita dubbi. Può essere asseverata in Italia una traduzione che dovrà essere depositata presso un’autorità estera? Il commento lasciato da una lettrice su una rete di socializzazione riassume gli interrogativi principali. Come orientarsi rispetto alle richieste dei clienti.


Mi rendo conto che in pochissimi Paesi del mondo il traduttore deve recarsi presso un pubblico ufficiale per giurare una traduzione. Nella mia esperienza, vedo sempre più che anche alle autorità pubbliche straniere di alcuni Paesi, basta che il traduttore italiano sia iscritto all’albo CTU, abbia pertanto un numero di iscrizione a un pubblico registro e apponga firma e timbro nella propria traduzione. A questi richiedenti stranieri non importa niente delle nostre marche da bollo, fra l’altro. Se l’originale è apostillato a molti di questi basta una semplice dichiarazione di conformità e di fedeltà al testo originale. Come si spiega tutto ciò? Maria.

La questione delle marche da bollo

Nella prima parte del quesito, la lettrice, che si riferisce alla procedura di asseverazione italiana, osserva che ai richiedenti stranieri non interessano le «marche da bollo» italiane. Non dimentichiamo che in molti Paesi la marca da bollo è stata da lungo tempo abolita, pertanto tale istituto vi è ormai del tutto sconosciuto.

L’apposizione della marca da bollo non concerne la validità intrinseca dell’atto: attesta solo che è stato versato il contributo pecuniario con il quale il richiedente concorre a retribuire il lavoro del cancelliere e degli uffici giudiziari per trattare un atto (nel nostro caso, l’asseverazione di una traduzione). L’atto non potrà essere asseverato e utilizzato, se mancante delle marche da bollo, poiché il cittadino è tenuto ad acquistare le marche e ad apporle sul documento, a dimostrazione del versamento avvenuto (solitamente proporzionale al numero di pagine della traduzione).

La marca da bollo, per sé, non ha alcun valore dichiarativo o probatorio rispetto al contenuto della traduzione. Per questa ragione, verso i richiedenti stranieri, la marca è priva di significato: essa riguarda il rapporto fra il cittadino e l’amministrazione finanziaria dello Stato italiano.

Asseverazione traduzioni per l’estero, basta l’iscrizione come CTU?

Vi sono autorità straniere che accettano autocertificazioni svolte da traduttori iscritti agli albi italiani dei Consulenti tecnici d’ufficio (CTU), senza asseverazione, anche se la traduzione serve a fini di fede pubblica. La questione, qui, si fa delicata. Utilizzo per semplicità il termine consulente tecnico, tralasciando la distinzione con la figura del perito, che non mette conto considerare per gli scopi di questo articolo.

Legga anche: Autocertificazione di una traduzione: quando è ammessa

Quando un traduttore assevera una traduzione perché serve a fini amministrativi o giudiziari (documenti, titoli di studio, atti processuali), presta un giuramento. Come spiego più dettagliatamente in >questo articolo, la sola iscrizione all’albo dei Consulenti tecnici non comprende questo requisito. La disciplina italiana, su questo punto, è diversa da quella di altri Paesi, ad esempio da quella in vigore in Germania, dove il traduttore giura fedeltà al momento di essere iscritto all’albo dei traduttori del tribunale e tale giuramento ha validità generale su tutte le traduzioni sulle quali apporrà il proprio sigillo.

Se soggetti stranieri desiderano l’asseverazione di una traduzione da un traduttore che lavora in Italia e richiedono solo che sia iscritto all’albo CTU, è possibile che questa richiesta si fondi su un equivoco. Lo straniero è indotto a pensare che l’iscrizione all’albo italiano dei consulenti del tribunale comporti la prestazione di un giuramento generale, come avviene in altri Paesi. In Italia, invece, il giuramento avviene non una volta per tutte, ma per ogni atto o procedimento.

E’ bene chiarire con precisione questi aspetti con il cliente straniero, affinché accerti quali sono i reali requisiti della traduzione nel suo Paese. Il presupposto da chiarire è se sia sufficiente che il traduttore sia iscritto al registro del tribunale, oppure se deve anche aver prestato giuramento: in questo secondo caso, il traduttore – sia egli iscritto o no all’albo CTU – per consegnare un documento asseverato dovrà comunque comparire dinanzi al pubblico ufficiale competente e asseverare la singola traduzione.

I malintesi e le loro conseguenze: la soluzione per prevenirli

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Ciò genera non pochi fraintendimenti, con i clienti che non conoscono l’ordinamento italiano. Se il traduttore non ha giurato la singola traduzione dinanzi al pubblico ufficiale, ma si è limitato ad autodichiararne la fedeltà, può accadere che la validità del documento tradotto venga contestata. L’iscrizione all’albo CTU, infatti, non comporta la qualificazione di «traduttore giurato,» ma solo l’accertamento dei necessari requisiti di idoneità oggettiva e soggettiva.

In molti casi, la soluzione preferibile è che ad asseverare la traduzione destinata all’estero sia un traduttore sito nello stesso Stato in cui il documento tradotto sarà utilizzato. Questi procederà nei modi previsti in quel Paese e si eviteranno possibili problemi. Inoltre, le autorità riceventi sono generalmente meglio disposte, se un documento tradotto è asseverato secondo le procedure del loro stesso Stato, a loro più familiari.

La lettrice, infine, osserva che «se l’originale è apostillato a molti basta una semplice dichiarazione di conformità e di fedeltà al testo originale.» Per rispondere a questa domanda bisognerebbe conoscere meglio la destinazione dell’atto e l’autorità che lo richiede. Qui si può solo ricordare che la legalizzazione non si riferisce al contenuto della traduzione, ma attesta la qualificazione del funzionario che ha firmato l’atto, affinché l’autorità straniera ricevente sia certa che l’atto stesso è stato effettivamente sottoscritto da un funzionario pubblico provvisto dei necessari poteri. Si tratta di due procedure diverse, per forma e sostanza.

Legga anche: Traduzione legalizzata: cos’è e come si fa

La materia, come si vede, è complessa e non sempre chiara. Sono frequenti le confusioni di terminologia fra traduzione giurata, traduzione legalizzata, traduttore giurato, anche presso gli operatori del settore. Non tutti i tribunali applicano gli stessi criteri. Una non sufficiente consapevolezza delle disposizioni può comportare perdite di tempo e conseguenze sulla validità degli atti tradotti. La scelta di una procedura errata può avere conseguenze anche per il traduttore, con richieste di risarcimento civilistico o, nei casi più gravi, con addebiti penali per falsità in atti e documenti.

Un traduttore ben informato su questi aspetti, che si tenga aggiornato e sappia destreggiarsi tra i diversi obblighi e requisiti, potrà offrire ai suoi clienti un servizio di notevole valore aggiunto, rispetto alla sola traduzione, guidandolo nella corretta predisposizione di pratiche destinate ad autorità estere.

(Articolo pubblicato in originale il 3.10.2017, ripubblicato con aggiornamenti il 29.5.2019)

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Il mio corso «Capire l'attualità internazionale» accompagna chi desidera comprendere meglio i fatti del mondo. Con il corso «Il diritto per tradurre» comunico le competenze giuridiche necessarie per tradurre testi legali da o verso la lingua italiana.

Commenti

  1. Cecilia Maranesi ha detto:

    Buongiorno, articolo molto interessante. Nella situazione opposta quindi, se io volessi far tradurre un documento per esempio dall’Italiano allo Spagnolo e contattassi un traduttore iscritto all’albo spagnolo non dovrei passare per tutta la procedura con i costi delle marche da bollo e dell’asseverazione? Grazie.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Bisogna prima accertare quale sia la procedura di asseverazione in Spagna, non è possibile dirlo in astratto. Cordiali saluti. LL

  2. Francesca Ponzi ha detto:

    Grazie per l’interessante articolo. Devo concluderne che: per asseverare in Italia una traduzione richiestami da un soggetto francese, persona fisica o giuridica, e che lo stesso dovrà utilizzare in Francia, è sufficiente che io firmi la traduzione e apponga un mio timbro attestante l’iscrizione all’albo traduttori italiano? Data e firma, senza modulo del tribunale né bolli. O è forse necessario accertarsi dell’uso che verrà fatto di tale traduzione asseverata? Grazie.

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie per l’apprezzamento. E’ sempre bene accertare l’uso che sarà fatto della traduzione e, soprattutto, se deve essere utilizzata in un contesto processuale o comunque di diritto pubblico, è necessario capire cosa intende esattamente la controparte straniera per traduzione asseverata, traduzione giurata, traduttore certificato o una delle mille altre espressioni usate nei vari Paesi per definire questa situazione. Le normative sono troppo diverse, per poter dare una regola valida in tutti i casi. Cordiali saluti. LL

  3. Vania T. ha detto:

    Buonasera Luca,
    <>.
    Concordo a pieno e La ringrazio per l’impegno in questo Blog.
    Questa frase? Quasi quasi “da tatuarsela” perché per me, la Traduzione è vocazione, dato il complesso contesto italiano…

    • Luca Lovisolo ha detto:

      Grazie per il Suo apprezzamento, ma… la frase che ha citato sembra non essere pervenuta! Cordiali saluti.

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Luca Lovisolo

Lavoro come ricercatore indipendente in diritto e relazioni internazionali. Con le mie analisi e i miei corsi accompagno a comprendere l'attualità globale chi vive e lavora in contesti internazionali.

Tengo corsi di traduzione giuridica rivolti a chi traduce, da o verso la lingua italiana, i testi legali utilizzati nelle relazioni internazionali fra persone, imprese e organi di giustizia.

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